Cassazione Civile, Ordinanza n. 34833/2024 del 29/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie eseguite sui conti correnti di una socia amministratrice di una società di persone operante nel settore turistico. L'Ufficio ha rideterminato per l'anno 2008 il reddito d'impresa e il volume d'affari della società, contestando maggiori ricavi e recuperando IRAP e IVA; poi ha imputato per trasparenza ai soci il maggior reddito ai fini IRPEF con distinti avvisi personali. I contribuenti hanno impugnato gli atti con ricorsi separati davanti al giudice tributario, contestando: la validità formale degli avvisi per difetto di sottoscrizione; la mancata osservanza del termine dilatorio e del PVC nelle verifiche a tavolino; la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie; la motivazione e la ricostruzione dei maggiori ricavi; il mancato esame di una perizia contabile; l'omessa deduzione dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti. L'Agenzia ha resistito e, in via incidentale, ha dedotto la tardività dei ricorsi originari, la carenza di legittimazione dei soci a impugnare l'atto societario e l'erroneità nel merito della riduzione dei ricavi operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale per rinuncia dei contribuenti. Esamina però il ricorso incidentale dell'Agenzia, che accoglie nei limiti indicati: conferma che i soci non avevano legittimazione a proporre direttamente ricorso contro l'avviso emesso nei confronti della società di persone, con conseguente inammissibilità originaria di tali impugnazioni e cassazione senza rinvio della sentenza sul punto. Quanto agli avvisi personali, riconosce invece ai soci la legittimazione a contestare anche il merito dell'accertamento societario. Accoglie inoltre la censura erariale sulla ripresa di 76.017,95 euro, ritenendo che la CTR non avesse verificato se l'accertamento si fondasse anche su prelevamenti bancari ingiustificati, circostanza necessaria per applicare correttamente la disciplina delle presunzioni bancarie e la possibile deduzione dei costi. La causa viene quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione per il solo riesame di questo profilo e per le spese.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la Corte non accoglie però la censura dei contribuenti sul difetto di sottoscrizione, poiché il decisum si concentra su altri profili.
art. 56, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di validità e motivazione degli avvisi IVA; non è il fondamento decisivo della decisione finale.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La CTR aveva escluso la sua applicazione alle verifiche a tavolino; la Corte registra il motivo ma la decisione è assorbita dalla definizione del giudizio e dalle questioni di legittimazione e di merito esaminate nel ricorso incidentale.
Stabilisce una presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle indagini bancarie; il contribuente può vincerla con prova contraria operazione per operazione.
Norma parallela per l'IVA; è richiamata per affermare l'operatività della presunzione bancaria anche in materia IVA.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla loro allegazione quando richiamino altri provvedimenti.
Utilizzato per l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997
Norma sull'accertamento con adesione, attivato dai contribuenti; l'Ufficio aveva dichiarato tardiva l'istanza della società.
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997
La tempestiva istanza di accertamento con adesione dei soci produce effetto sospensivo sul termine di impugnazione degli avvisi personali.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la tardività dei ricorsi originari.
Richiamato dall'Agenzia per eccepire la carenza di capacità/legittimazione processuale dei soci rispetto all'atto societario.
Richiamato dall'Agenzia in tema di azione e legittimazione ad agire.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso per carenze soggettive.
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
È la base della presunzione di ricavi/redditi da indagini bancarie; la Corte precisa che la fattispecie va correttamente sussunta anche con riguardo alla natura dei movimenti bancari (versamenti e, per l'impresa, prelievi).
art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Norma equivalente in materia IVA, richiamata come fondamento delle indagini finanziarie.
La rinuncia al ricorso principale è stata ritualmente effettuata in questa forma.
La rinuncia comporta l'estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Rende applicabili nel processo tributario le regole richiamate dalla Corte in tema di estinzione, cassazione senza rinvio e rinvio.
art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c.
Fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento del rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'attestazione del contributo unificato aggiuntivo, ritenendo la norma eccezionale e non applicabile in questa ipotesi.
art. 24 Cost.
Richiamato come base costituzionale del diritto inviolabile di difesa, a sostegno della legittimazione del socio a contestare il proprio avviso personale.
Massime di principio
- Nei redditi di società di persone, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società può essere impugnato soltanto dal suo legale rappresentante; i soci non hanno legittimazione processuale diretta a contestare l'atto societario, anche se il litisconsorzio necessario impone la partecipazione di società e soci nel giudizio di merito.
- La mancanza di legittimazione dei soci ad agire contro l'accertamento societario non impedisce al singolo socio, destinatario di un avviso personale per trasparenza, di contestare anche il merito dell'accertamento presupposto della società, in ossequio al diritto di difesa ex art. 24 Cost.
- L'accertamento fondato su indagini bancarie è sorretto da una presunzione legale relativa di maggior reddito; il contribuente può superarla solo con prova contraria specifica e analitica per ciascuna operazione, dimostrando che i movimenti sono già compresi nel reddito dichiarato o sono fiscalmente irrilevanti.
- Quando l'Ufficio utilizza movimenti bancari non giustificati per ricostruire il reddito d'impresa, il giudice deve verificare con rigore se l'accertamento si basi su versamenti, su prelievi o su entrambi, perché la disciplina della prova contraria e dell'eventuale deduzione dei costi dipende dalla natura dei movimenti contestati.
- In presenza di prelievi bancari non giustificati ritenuti indice di ricavi occultati, il contribuente imprenditore può opporre e far valere i costi correlati, che devono essere considerati nella ricostruzione del maggior reddito.
- Il giudice di merito deve dare motivazione puntuale sulle prove offerte dal contribuente e sulla corretta ricostruzione matematica e giuridica dei maggiori ricavi; la mancata verifica di un passaggio decisivo del ragionamento probatorio integra vizio di diritto censurabile in cassazione.
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