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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2007, indicato dalla società contribuente per l'importo di Euro 42.565,00. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR della Campania ha riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'Ufficio. La CTR ha ritenuto, da un lato, che l'Amministrazione finanziaria potesse contestare il credito richiesto a rimborso anche oltre i termini decadenziali previsti per l'accertamento e la rettifica dell'imposta, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; dall'altro, ha osservato che la contribuente non aveva dimostrato l'effettiva esistenza del credito mediante idonea documentazione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione omessa e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché la pretesa dell'Ufficio fosse tempestiva nonostante l'asserita mancanza di prova della notificazione di una richiesta documentale del 2014; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che l'Ufficio non avesse mai contestato il credito con un avviso di accertamento o rettifica e fosse ormai decaduto dal potere di contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si era conformata al principio secondo cui, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, l'Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche se siano scaduti i termini per l'accertamento o la rettifica, senza necessità di un autonomo provvedimento. La questione della richiesta documentale del 2014 è stata giudicata irrilevante, anche perché la documentazione idonea a provare il credito avrebbe potuto essere prodotta nei precedenti gradi di giudizio. Il secondo motivo è stato parimenti respinto perché la contestazione dell'Ufficio riguardava l'esistenza del credito richiesto a rimborso, non un avviso di accertamento volto a recuperare maggiore imposta; in tale materia non esiste un onere dell'Amministrazione di rettificare la dichiarazione entro il termine decadenziale, mentre spetta al contribuente dimostrare il credito azionato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro del contenuto/motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa la dedotta nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare l'asserita omessa motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della CTR.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte ribadisce che il termine decadenziale riguarda il potere di accertamento/rectifica dell'imposta, ma non impedisce all'Amministrazione di contestare il credito chiesto a rimborso.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato insieme all'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 come termine decadenziale dell'accertamento, ritenuto inconferente rispetto alla contestazione del credito a rimborso.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ricorda che, in tema di rimborso d'imposta, la norma non prevede un onere dell'Amministrazione di rettificare la dichiarazione per contestare il credito esposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di rimborso di un credito IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare l'esistenza del credito esposto dal contribuente anche dopo la scadenza dei termini decadenziali per l'accertamento o la rettifica dell'imposta, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento.
  • La disciplina dei termini decadenziali dell'accertamento dell'imposta non si applica in modo automatico alla diversa ipotesi della contestazione di un credito chiesto a rimborso, poiché qui non viene in rilievo la pretesa di maggior imposta dell'Ufficio ma la verifica del fondamento del credito del contribuente.
  • Nel giudizio avente ad oggetto un'istanza di rimborso, l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito incombe sul contribuente che lo rivendica.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi intelligibile e coerente, anche se sintetica, e consente di comprendere le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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