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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 alla società poi fallita, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, presso la sede della società in bonis e con affissione all'albo pretorio. La curatela, venuta a conoscenza dell'atto solo in sede di insinuazione al passivo, aveva impugnato l'avviso deducendone l'inopponibilità alla massa e anche l'insufficienza dell'estratto di ruolo. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che, dalla declaratoria di fallimento, l'avviso dovesse essere notificato al curatore e che la notifica alla società non fosse valida nei confronti della procedura. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza d'appello; 2) violazione di norme fallimentari e tributarie, sostenendo che la notifica presso la società fosse comunque valida/opponibile o quantomeno nulla e sanata per raggiungimento dello scopo; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancata iscrizione della nomina del curatore nel registro imprese e la presunta sanatoria per effetto del ricorso della curatela.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione apparente perché la ratio decidendi della sentenza impugnata era chiaramente ricostruibile. Ha poi confermato il principio secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento, l'atto impositivo deve essere notificato anche al curatore per essere opponibile alla massa; la notifica effettuata soltanto alla società fallita in bonis non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione da parte della curatela. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, non potesse parlarsi di inesistenza della notifica, ma ciò non mutava il punto decisivo: la notifica era inopponibile alla procedura. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché diretto in realtà a contestare errori di diritto e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; escluso l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notifica effettuata secondo le forme previste per il contribuente fallito, se non indirizzata anche al curatore, non rende opponibile l'avviso alla massa fallimentare.

  • art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel contesto delle regole di notificazione degli atti tributari, ma non idoneo a superare la necessità della notifica al curatore dopo il fallimento.

  • art. 16 l.f.

    La sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti con la pubblicazione mediante deposito in cancelleria.

  • artt. 42, 43 e 44 r.d. n. 267/1942

    La dichiarazione di fallimento comporta spossessamento del fallito, inefficacia degli atti e venir meno della sua legittimazione nei giudizi relativi a rapporti patrimoniali.

  • art. 17 l.f.

    Gli adempimenti pubblicitari del fallimento sono richiamati come irrilevanti ai fini del momento di produzione degli effetti sostanziali della sentenza dichiarativa.

  • art. 29 r.d. n. 267/1942

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'opponibilità del fallimento solo dopo l'iscrizione dell'accettazione dell'incarico del curatore; la Corte non ha accolto tale tesi.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando l'atto, pur notificato, resta inopponibile alla massa perché non portato a conoscenza del curatore.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in tema di notificazione dell'atto impositivo nel fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica a errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione degli elementi di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la struttura della motivazione della sentenza.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al giudizio di appello tributario.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alle regole dell'appello nel processo tributario.

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina degli atti tributari.

  • art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina IVA degli atti impositivi.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi sulla non invalidità dell'atto per vizi formali.

  • art. 29, comma 6, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    Richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Esclusa la sua applicazione all'Agenzia delle Entrate per il meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti impositivi riferiti al fallito devono essere notificati anche al curatore perché siano opponibili alla massa; la notifica al solo soggetto fallito non è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione della curatela.
  • La sentenza dichiarativa di fallimento produce effetti dalla pubblicazione/deposito, senza che rilevino, ai fini della decorrenza di tali effetti, gli ulteriori adempimenti pubblicitari o la concreta conoscenza del terzo.
  • La mancata notifica dell'avviso di accertamento al curatore non integra necessariamente inesistenza della notificazione, ma determina comunque l'inopponibilità dell'atto alla procedura fallimentare.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per denunciare errori di diritto o contestare la valutazione giuridica del giudice di merito.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando il destinatario processuale corretto dell'atto non sia stato individuato e l'atto resti privo di efficacia verso il soggetto legittimato a reagire in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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