Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento e del successivo provvedimento di diniego di autotutela, adottato dall'amministrazione finanziaria. Il contribuente aveva dedotto di non aver potuto conoscere integralmente il contenuto dell'avviso bonario e degli allegati trasmessi via PEC, sostenendo che il file PDF allegato non fosse apribile o consultabile dal proprio computer e valorizzando poi la consegna materiale di copia cartacea presso l'ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia e ritenuto che, nel caso concreto, dovesse prevalere la buona fede ingenerata nel contribuente e la conoscenza di fatto successiva rispetto alla mera conoscibilità astratta dell'atto via PEC. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2-quater d.l. n. 564/1994, censurando l'ammissibilità dell'impugnazione contro il diniego di autotutela e sostenendo che il giudice di merito avesse indebitamente riesaminato la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva; 2) violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo PEC e del d.P.R. n. 68/2005, sostenendo la piena validità della notifica telematica e la irrilevanza del preteso disguido tecnico non provato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente contro il diniego di autotutela e la cartella di pagamento. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'intimato, compensando quelle dei gradi di merito. La ratio è che il sindacato sul diniego di autotutela è limitato ai soli profili di legittimità del rifiuto, connessi a ragioni di interesse generale, e non può estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva; il contribuente avrebbe dovuto far valere tempestivamente i vizi dell'atto impositivo nelle forme ordinarie.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
La norma è richiamata per delimitare l'impugnabilità degli atti nel processo tributario; non consente di usare l'impugnazione del diniego di autotutela per rimettere in discussione la pretesa tributaria definitiva.
art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994
Il potere di autotutela è discrezionale e non costituisce un mezzo ordinario di tutela dei diritti del contribuente; il sindacato del giudice è confinato ai profili di illegittimità del rifiuto, non alla fondatezza della pretesa impositiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare le violazioni di legge contenute nella sentenza impugnata.
d.P.R. 11/02/2005, n. 68
È richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore legale della notifica a mezzo PEC.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come base normativa della notificazione della cartella di pagamento.
art. 2, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 82 del 2005
È richiamato per affermare che le pubbliche amministrazioni possono notificare direttamente via PEC agli indirizzi risultanti dagli indici pubblici.
art. 6, comma 1-quater, d.lgs. n. 82 del 2005
È richiamato in relazione alla disciplina dell'uso della PEC per le notificazioni.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
È menzionato come base dell'avviso ricevuto dal contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
È menzionato come base dell'avviso ricevuto dal contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo per censurare vizi propri del rifiuto, in relazione a ragioni di interesse generale, e non per ottenere una rivalutazione della fondatezza della pretesa fiscale ormai definitiva.
- L'autotutela tributaria non è uno strumento sostitutivo dei rimedi ordinari di impugnazione: se il contribuente intende contestare l'atto impositivo, deve farlo nei termini di legge contro l'atto originario.
- Quando la pretesa tributaria e i relativi atti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione tempestiva, il giudice non può trasformare il giudizio sul diniego di autotutela in un controllo sul merito dell'accertamento originario.
- La discrezionalità dell'Amministrazione nell'esercizio dell'autotutela limita il sindacato giurisdizionale ai soli profili di legittimità del rifiuto, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione amministrativa.
- Se risulta incontestato che il contribuente abbia ricevuto l'atto e abbia potuto conoscerne il contenuto in tempo utile, le eventuali doglianze sulla notifica non possono essere fatte valere tardivamente attraverso l'impugnazione del diniego di autotutela.
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