Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento notificata via PEC. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo nulla la notifica non per un difetto dell’indirizzo PEC del destinatario, correttamente tratto dagli elenchi INI-PEC, ma per la mancata prova della validità della casella PEC dell’ufficio notificante, contestata dalla società e ritenuta causa di inesistenza della notifica, sul presupposto che l’atto fosse provenuto da un indirizzo non ufficiale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva deciso su una censura nuova, non proposta in primo grado; 2) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, dell’art. 2-bis l. 53/1994 e del principio di riferibilità formale dell’atto alla P.A., deducendo che la disciplina invocata non imponeva la provenienza della PEC dell’agente della riscossione da un indirizzo INI-PEC; 3) violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. e dell’art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973, affermando che l’eventuale nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto dell’impugnazione dell’atto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la questione decisa dalla CTR fosse nuova e quindi inammissibile in appello ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. In motivazione ha anche osservato, per completezza, che la sentenza impugnata era comunque erronea nel ritenere che la notifica via PEC della cartella da parte dell’agente della riscossione fosse priva di efficacia per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non risultasse dall’INI-PEC, poiché tale circostanza non esclude di per sé la riferibilità dell’atto all’amministrazione notificante, salvo specifica allegazione di un pregiudizio al diritto di difesa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. Spese dei gradi di merito compensate; il dispositivo prosegue con condanna della parte intimata alle spese del giudizio di legittimità, ma il testo fornito si interrompe subito dopo.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
Nel processo tributario di appello è vietata la proposizione di domande nuove e, più in generale, di nuove difese che si traducano in motivi aggiunti fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, perché ampliano indebitamente il thema decidendum.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
secondo comma; quinto comma
La disciplina della notificazione della cartella di pagamento via PEC riguarda l’indirizzo del destinatario; la Corte esclude che da questa norma derivi, di per sé, l’obbligo che anche l’indirizzo del mittente/agente della riscossione sia tratto dall’INI-PEC.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all’art. 26 d.P.R. 602/1973 come parte del sistema normativo sulla notificazione degli atti tributari, senza che ne discenda un divieto generale di notifica da indirizzo PEC non risultante INI-PEC.
art. 2-bis, comma 1, legge 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina sull’utilizzo degli indirizzi PEC ufficiali non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
art. 3-bis, comma 1, legge 21 gennaio 1994, n. 53
La Corte richiama la tesi dell’Agenzia secondo cui tale previsione riguarda specificamente avvocati e procuratori legali e non è automaticamente applicabile alla notificazione della cartella da parte dell’agente della riscossione.
Richiamato per la sanatoria per raggiungimento dello scopo: anche una nullità della notifica si considera sanata se l’atto ha comunque raggiunto la sua finalità mediante l’impugnazione del destinatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello il divieto di domande nuove ex art. 57 d.lgs. 546/1992 opera anche rispetto a nuove eccezioni o difese che introducano fatti diversi da quelli dedotti in primo grado e amplino il thema decidendum.
- La novità della questione dedotta in appello può essere desunta direttamente dalla motivazione della sentenza impugnata e comporta l’inammissibilità della relativa censura.
- In tema di notificazione della cartella di pagamento via PEC, la sola circostanza che l’indirizzo del mittente non coincida con un indirizzo risultante dall’INI-PEC non comporta automaticamente l’inesistenza o nullità della notifica.
- Per contestare efficacemente una notifica via PEC ricevuta da un indirizzo diverso da quello presente nei registri pubblici, il destinatario deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante da tale modalità di invio.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito rigettando l’originario ricorso
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