Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un accertamento tributario emesso nei confronti di una società e, in via derivata, nei confronti di un socio per utili extracontabili. La CTR aveva dichiarato estinto il giudizio limitatamente all’avviso emesso verso la società per definizione agevolata della lite, ma aveva poi accolto l’appello del socio ritenendo che l’annullamento dell’accertamento societario, già pronunciato in un’altra sentenza d’appello non passata in giudicato e successivamente oggetto di definizione agevolata, si riverberasse automaticamente sull’avviso emesso al socio. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza e/o del procedimento per contraddittorietà insanabile e motivazione apparente, poiché la CTR da un lato dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere sull’atto societario e dall’altro attribuisce rilievo a una diversa sentenza non definitiva per fondare l’annullamento dell’atto verso il socio. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 6, comma 9, secondo periodo, d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che gli effetti della definizione agevolata prevalgono sulle sole pronunce non passate in giudicato e che, comunque, la sentenza richiamata dalla CTR era stata impugnata in cassazione ed era poi stata dichiarata estinta per condono, sicché non poteva produrre effetti di giudicato né riflettersi sull’accertamento del socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha rilevato che la decisione impugnata è affetta da una contraddittorietà irriducibile, perché la CTR ha contemporaneamente dichiarato estinto il giudizio sull’avviso societario e utilizzato quella stessa vicenda per annullare, in via derivata, l’accertamento emesso nei confronti del socio. Ha inoltre osservato che la sentenza d’appello richiamata dalla CTR non era mai passata in giudicato, essendo stata impugnata in cassazione e poi definita con estinzione del relativo giudizio, e che l’art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018 attribuisce prevalenza solo agli effetti della definizione perfezionata rispetto alle pronunce non definitive anteriori. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    estensione del giudizio per cessazione della materia del contendere

    Richiamato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di definizione della lite.

  • art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

    La definizione agevolata prevale sulle sole decisioni non definitive; non può attribuire efficacia ulteriore a sentenze non passate in giudicato e poi estinte.

  • art. 6, comma 9, secondo periodo, d.l. n. 119 del 2018

    gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

    Non consente di far discendere effetti sull'accertamento del socio da una sentenza d'appello non definitiva e successivamente travolta dall'estinzione del giudizio.

  • artt. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di nullità per contraddittorietà e difetto di motivazione.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il tema della definitività delle decisioni e del processo tributario.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il dovere di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione o nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro di chiarezza e sinteticità della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Dedotto per la nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Dedotto per violazione di legge tributaria sostanziale e processuale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per delimitare gli effetti del giudicato.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la formazione del giudicato nel processo tributario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza tributaria richiama, per decidere su un avviso emesso verso un soggetto, gli effetti di una pronuncia relativa a un diverso rapporto o a un diverso processo, il giudice deve verificare con precisione se quella pronuncia sia definitiva e se sia ancora idonea a produrre effetti, altrimenti la motivazione può risultare contraddittoria e giuridicamente errata.
  • La definizione agevolata della lite produce effetti che prevalgono sulle sole decisioni non passate in giudicato alla data prevista dalla legge; non può essere utilizzata per attribuire efficacia stabilizzante a pronunce che, al momento della definizione, non erano definitive e che siano poi state travolte dall’estinzione del relativo giudizio.
  • In presenza di un accertamento societario e di un accertamento conseguenziale emesso nei confronti del socio, il giudice deve esaminare autonomamente il titolo dell’atto impositivo riferito al socio, verificando incidenter tantum la situazione dell’atto societario solo nei limiti in cui essa sia ancora giuridicamente rilevante.
  • È vizio della sentenza la simultanea affermazione dell’estinzione del giudizio per una lite definita e l’utilizzo della medesima vicenda processuale, tramite una sentenza non definitiva, per fondare una diversa statuizione di merito su altro atto impositivo.
  • Una pronuncia d’appello non passata in giudicato, se impugnata in cassazione e poi dichiarata estinta per definizione agevolata, non può essere considerata base idonea per espandere i suoi effetti ad altri accertamenti o a rapporti tributari diversi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.