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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata e accettata, ritenendo integrati i requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasceva da una scrittura del 25.05.2005 con cui il proprietario di un appartamento di 32 mq sito nel Comune di Montereale si era obbligato a trasferire il bene. Il promissario acquirente conveniva in giudizio la controparte chiedendo, in via principale, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il definitivo, assumendo l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del promittente venditore. In subordine, ove il promittente non avesse usucapito la piena proprietà e fosse quindi comproprietario con altri eredi dell'originario dante causa, chiedeva la restituzione del prezzo pagato per la quota acquistata, pari a Euro 9.140,00. Il Tribunale rigettava la domanda principale ritenendo che, nel corso del giudizio, il convenuto aveva donato la nuda proprietà dell'immobile alla moglie con atto trascritto nel 2012, sicché non era più possibile pronunciare il trasferimento ex art. 2932 c.c. non essendo stata trascritta la domanda giudiziale. La Corte d'appello confermava integralmente. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi contro tale decisione, ma prima dell'adunanza depositava rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, dichiarando di aver definito transattivamente la lite e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; il controricorrente accettava la rinuncia e chiedeva la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone che il promittente conservi la disponibilità del bene sino al momento rilevante per il trasferimento; nel caso concreto la successiva donazione trascritta aveva reso impossibile la pronuncia costitutiva richiesta.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, per produrre effetti processuali, deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma e risultare regolarmente notificata alla controparte.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale del ricorrente e di accettazione della controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Se il giudizio di cassazione viene validamente definito mediante rinuncia del ricorrente e accettazione della controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace solo se notificata alla controparte e conforme ai requisiti di legge; l'accettazione della controparte consolida l'effetto estintivo.
  • Quando la domanda è diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, la sopravvenuta alienazione del bene da parte del promittente può impedire la pronuncia costitutiva richiesta, se il bene non è più nella sua disponibilità nei termini rilevanti e non risulta trascritta la domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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