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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13598/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di assunzione autorizzata per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolata in una selezione interna e in un concorso pubblico esterno. I ricorrenti, risultati idonei non vincitori nella graduatoria esterna, hanno sostenuto che l’Amministrazione, dopo aver deciso di coprire posti mediante scorrimento della graduatoria degli interni, avrebbe dovuto applicare la disciplina che riserva una quota ai candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico. Hanno quindi chiesto l’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da mancata assunzione. La Corte d’appello aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per una parte della domanda, ritenendo che si trattasse di scelta discrezionale dell’amministrazione. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la domanda riguardava non la scelta se bandire o meno il concorso, ma il diritto all’assunzione conseguente a uno scorrimento già deliberato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dei quattro candidati, cassando la sentenza impugnata sul punto della giurisdizione e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla loro domanda; la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, previa separazione rispetto alle altre posizioni. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato, sulla base di una ritenuta non contestazione, l’avvenuta autorizzazione ad assumere ulteriori unità: su tale punto la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per la posizione di altri tre candidati. Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale sono stati assorbiti. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie che riguardano il diritto all’assunzione, quando lo scorrimento della graduatoria è già stato deliberato e si contestano le modalità di attuazione o l’individuazione della graduatoria da cui attingere, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; resta invece al giudice amministrativo la tutela quando sia contestato l’esercizio del potere discrezionale di indire un nuovo concorso o di scegliere se scorrere una graduatoria.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 150/2009

    Nel testo richiamato dalla Corte, le amministrazioni coprono i posti disponibili mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    La norma è richiamata come base del meccanismo di riserva a favore del personale interno e del coordinamento con la disciplina dello scorrimento delle graduatorie.

  • art. 14 d.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012

    La Corte d’appello lo aveva interpretato come non recante un divieto generale di nuove assunzioni ma una riduzione delle facoltà assunzionali nel triennio 2012/2014; sul punto la Cassazione non decide nel merito, limitandosi a cassare per il profilo accolto del ricorso incidentale.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato dall’amministrazione per contestare la ritenuta non contestazione di un fatto (l’autorizzazione ad assumere), che la Corte reputa erroneamente desunta dal giudice di merito senza considerare l’intero contenuto difensivo.

  • art. 426 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. nel motivo con cui si censura la decisione di merito sulla pretesa non contestazione.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato nel ricorso incidentale come norma violata in relazione alla presunta autorizzazione alle assunzioni e al blocco del turn over.

  • art. 1, comma 523, l. n. 296/2006

    È richiamato nel ricorso incidentale a sostegno del tema dei limiti alle assunzioni pubbliche.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 216/2011 conv. in l. n. 14/2012

    È richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della disciplina limitativa delle assunzioni pubbliche.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per sostenere che, in mancanza di una decisione finale di assumere, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere pubblico.

  • art. 2932 c.c.

    È evocato nel ricorso incidentale come parametro della pretesa sostituzione del giudice all’amministrazione, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato nel ricorso incidentale in relazione al principio di imparzialità e buon andamento nell’accesso all’impiego pubblico.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte rileva che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato per l’ulteriore contributo unificato, che però non viene posto a carico delle parti in ragione dell’esito processuale.

Massime di principio

  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se il lavoratore fa valere il diritto all’assunzione conseguente a uno scorrimento già deliberato, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • Se lo scorrimento della graduatoria è già stato deciso, le contestazioni sulle modalità di attuazione, inclusa l’individuazione della graduatoria da cui attingere gli idonei, riguardano atti posti a valle della procedura concorsuale e non l’esercizio originario del potere autoritativo.
  • Solo quando la pretesa investe la scelta discrezionale dell’amministrazione se procedere o meno allo scorrimento, o la legittimità di indire un nuovo concorso in luogo dello scorrimento, si configura una posizione di interesse legittimo devoluta al giudice amministrativo.
  • Ai fini della non contestazione, il giudice deve valutare l’intero contenuto della difesa e non può isolare singole espressioni se l’impianto argomentativo complessivo è incompatibile con l’ammissione del fatto.
  • La sola richiesta di autorizzazione ad assumere non equivale, di per sé, al perfezionamento del diritto all’assunzione se manca la decisione finale dell’amministrazione o il presupposto autorizzatorio effettivamente richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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