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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13528/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di agenzia stipulato nel 2008 tra una promotrice finanziaria e una società di intermediazione finanziaria. La promotrice aveva lavorato in precedenza per altra rete e sosteneva che la nuova preponente le avesse promesso di acquisire il portafoglio relativo al prodotto finanziario "Aviva Previdenza", così da consentirle di maturare provvigioni anche su tali rapporti. Dopo la cessazione del rapporto, la ricorrente chiedeva il pagamento di provvigioni, bonus e indennità di cessazione, sostenendo inoltre che la società avesse violato obblighi di correttezza, buona fede, informazione e rendicontazione, e che ciò integrasse un inadempimento rilevante idoneo a giustificare le sue dimissioni e a escludere l'indennità di mancato preavviso. La Corte d'appello aveva però ritenuto che il prodotto Aviva Previdenza non fosse compreso nell'oggetto del contratto di agenzia, che mancasse un'adeguata allegazione dei singoli affari e che non fosse provata una giusta causa di dimissioni; inoltre aveva riconosciuto il diritto della preponente all'indennità di mancato preavviso. Con il ricorso per cassazione la promotrice denunciava violazioni di legge e vizi motivazionali, in particolare su: confusione tra monomandato e titolarità del portafoglio, omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 1748 e 1749 c.c., degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché omessa pronuncia su pretese risarcitorie e su istanze istruttorie/esibitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva legittimamente valorizzato il fatto che il portafoglio relativo ad Aviva Previdenza non rientrasse nell'oggetto del contratto di agenzia e che, in regime di monomandato, il promotore non possa considerare quel portafoglio una ricchezza propria liberamente disponibile. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'errore di percezione, perché la Corte territoriale aveva espresso una valutazione sul difetto di allegazione nell'atto introduttivo, non su un fatto storico decisivo nei termini dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Ha ritenuto inoltre corretta la decisione che negava l'ordine di esibizione come esplorativo, precisando che l'art. 1749 c.c. consente un autonomo diritto alle informazioni, ma non impone di accogliere istanze probatorie generiche o esplorative. Infine, ha giudicato inammissibili le censure nuove in cassazione sul potere di modifica del portafoglio in violazione di correttezza e buona fede, nonché quelle relative all'omessa pronuncia, perché dirette contro meri elementi costitutivi della domanda e non contro domande o eccezioni autonome. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare secondo diritto; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia deciso sulla base di scienza privata o di elementi estranei al processo.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione della regola di decisione sulle prove, rilevando che il giudice di merito ha tratto il convincimento da risultanze processuali e non da elementi non acquisiti.

  • art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998

    L'attività del promotore finanziario era svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto; la Corte la richiama per confermare il carattere di monomandato e per escludere che il promotore avesse un diritto disponibile sul portafoglio alla cessazione del rapporto.

  • art. 1751 c.c.

    Richiamato per affermare che la questione delle indennità di cessazione del rapporto va letta alla luce della disciplina dell'agenzia e della mancanza di giusta causa delle dimissioni.

  • art. 1748 c.c.

    Il diritto dell'agente alle provvigioni matura solo in relazione agli affari rientranti nell'oggetto del contratto; la Corte esclude che possa pretendere provvigioni per prodotti non compresi nel mandato agenziale.

  • art. 1749 c.c.

    Il diritto dell'agente alle informazioni può essere fatto valere anche in giudizio in via autonoma, ma le istanze istruttorie di esibizione restano soggette al divieto di esploratività e alle regole sull'istruzione probatoria.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura e rileva anche la novità in cassazione delle questioni sulla violazione di correttezza e buona fede.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla buona fede; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decisum.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1356 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non incide sul dispositivo della decisione.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione può essere rifiutato se richiesto in modo meramente esplorativo; nel caso concreto l'istanza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro dei motivi di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge, ma le doglianze sono state in parte respinte e in parte dichiarate nuove/inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametrizza i motivi per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte esclude l'omessa pronuncia perché le censure riguardavano meri elementi della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non alla rivalutazione di allegazioni, prove o questioni giuridiche.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sussiste solo per domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione autonoma; non per singoli elementi costitutivi della domanda.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Per il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulti, il come e il quando della sua deduzione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Concorre all'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti ai fini del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ravvisa violazione nella decisione di merito sulla carenza di allegazione e prova del credito.

Massime di principio

  • Nel contratto di agenzia, il diritto dell'agente alle provvigioni presuppone che gli affari e i prodotti per i quali si pretende il compenso rientrino nell'oggetto contrattuale; non basta allegare una generica promessa della preponente se il prodotto non è stato incluso nel mandato o nei relativi allegati.
  • Nel rapporto di promotore finanziario/agente in regime di monomandato, il portafoglio clienti o prodotto gestito in precedenza non si trasforma, alla cessazione del rapporto, in una ricchezza definitivamente acquisita dall'agente, salvo specifica base contrattuale o prova di un diverso diritto.
  • L'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di argomentazioni, prove, documenti o questioni giuridiche; inoltre il ricorso deve indicare in modo specifico dove e quando il fatto sia stato dedotto.
  • L'istanza di esibizione documentale o il richiamo all'art. 1749 c.c. non legittimano richieste istruttorie generiche o meramente esplorative: il diritto alle informazioni dell'agente va coordinato con le regole sull'ammissibilità delle prove.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione autonoma; non ricorre quando la sentenza non si soffermi espressamente su singoli elementi costitutivi di una domanda già complessivamente decisa.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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