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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13475/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (subagente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che assumeva di avere svolto attività di subagenzia in favore del titolare di una ditta individuale e di vantare provvigioni per le stagioni P/E 2013 e A/I 2012-2013, per l'importo di euro 18.634,01 oltre accessori. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione al decreto, annullandolo. In appello, invece, la Corte territoriale, dopo aver ammesso e assunto la prova testimoniale richiesta già in primo grado ma non espletata, ha riformato la decisione, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1742, comma 2, 2725 e 2724, n. 3, c.c., sostenendo che la prova testimoniale del rapporto di subagenzia era inammissibile perché mancavano tracce scritte del rapporto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione sulla prova testimoniale senza considerare la mancanza di sottoscrizione delle lettere di incarico, la limitata efficacia probatoria delle fatture e la questione della regolarità fiscale; 3) nullità della sentenza o del procedimento e violazione degli artt. 350 e 158 c.p.c., deducendo asserite irregolarità nella gestione dell'istruttoria in appello, tra cui la delega per l'esame di un teste a un consigliere del collegio e la sostituzione di un teste ammesso con altro teste presente in udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione dell'inammissibilità della prova testimoniale, trattandosi di tutela di interessi privati e non di nullità rilevabile d'ufficio, doveva essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata prima dell'ammissione della prova, e poi eventualmente fatta valere con specifica eccezione di nullità; il ricorrente non aveva dedotto in cassazione la nullità della prova né aveva fatto valere correttamente la preclusione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente mirava in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria, senza indicare secondo i requisiti richiesti il fatto storico decisivo omesso. Infine, ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, poiché le asserite irregolarità istruttorie non risultavano dalla sentenza impugnata e non erano state adeguatamente documentate e trascritte nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1742, comma 2, c.c.

    "Il contratto deve essere provato per iscritto"

    Nel rapporto di agenzia la prova per testi incontra il limite della forma scritta richiesta per la prova del contratto; tuttavia l'eventuale inammissibilità della prova testimoniale non è rilevabile d'ufficio e va eccepita tempestivamente dalla parte interessata.

  • art. 2725 c.c.

    La prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto tutela interessi privati e, se non eccepita prima dell'ammissione, la sua eventuale invalidità resta sanata e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 2724, n. 3, c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita inammissibilità della prova orale, ma non utilmente dedotto in cassazione per difetto di tempestiva eccezione e di specifica deduzione della nullità della prova.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La nullità della prova assunta va eccepita secondo le forme e i tempi previsti; in difetto, la prova si considera ritualmente acquisita e la nullità non può essere fatta valere in impugnazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso non può essere fondato su una diversa ricostruzione del materiale probatorio o su censure che non integrano effettiva violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità processuale deve essere specifica, autosufficiente e riferita a un vizio effettivamente emergente dagli atti o dalla sentenza.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non consentendo una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente i fatti, gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, con puntuale localizzazione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È necessario il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, ai fini dell'ammissibilità della censura.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in appello per censurare la mancata ammissione delle prove; la Corte d'appello ha ritenuto illegittimo il rigetto senza motivazione delle richieste istruttorie tempestive.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte d'appello ha escluso che la questione della valenza probatoria delle fatture potesse essere posta come vizio della decisione di primo grado se non tempestivamente dedotta.

  • art. 2709 c.c.

    Le fatture emesse dall'imprenditore hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le emette e non a suo favore.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la regolarità dell'istruttoria in appello; la censura è stata ritenuta non autosufficiente.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità del procedimento per asserite irregolarità nell'assunzione della prova; censura dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto soggetto a prova scritta tutela interessi privati e non è rilevabile d'ufficio: deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, altrimenti la prova resta ritualmente acquisita.
  • Se la prova testimoniale è stata ammessa e assunta senza una tempestiva eccezione di inammissibilità o senza deduzione della conseguente nullità nei modi prescritti, la parte non può far valere per la prima volta la questione in cassazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione del merito operata dal giudice di appello.
  • Le censure di nullità processuale o di irregolarità dell'istruzione in appello devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate a dati processuali puntualmente indicati; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le fatture emesse dall'imprenditore hanno efficacia probatoria contro l'emittente e non possono essere invocate, di regola, a suo favore come prova piena del credito senza ulteriori riscontri.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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