Cassazione Civile, Ordinanza n. 13507/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, in base all'accordo intervenuto tra le parti, ed ha escluso il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei relativi presupposti.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni dipendenti inizialmente assunti da una società ferroviaria con contratto di apprendistato di durata quadriennale e poi trasferiti, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di un'altra società del gruppo. Dopo il trasferimento e la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori hanno chiesto che l'anzianità maturata nei primi diciotto mesi di apprendistato fosse riconosciuta anche ai fini degli scatti di anzianità. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, dichiarando la nullità delle clausole collettive che escludevano tale anzianità; la corte d'appello ha confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, con separata regolazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
richiamato solo come base del trasferimento del rapporto di lavoro dal precedente datore al cessionario
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del processo in caso di rinuncia accettata
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non è dovuto in assenza dei presupposti
CCNL 16 aprile 2003, art. 18, settimo comma
clausola collettiva censurata nei gradi di merito perché escludeva la computabilità di una parte dell'anzianità ai fini degli scatti
accordo sindacale AFENS/OOSS 1 marzo 2006, art. 7
clausola collettiva censurata nei gradi di merito per la medesima esclusione dell'anzianità ai fini degli scatti
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formalmente valida e accettata dalla controparte munita di procura speciale, comporta l'estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non decide sul merito delle censure e non provvede sulle spese se risulta una separata regolazione tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente, ma solo al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, che devono essere presenti per poterne disporre la debenza.
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