Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia di quel giudice e sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione e fissato udienza per la prosecuzione. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per regolamento necessario di competenza. Nel corso del procedimento in Cassazione, però, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia all'azione, e la controparte ha accettato la rinuncia con atto congiunto. Il ricorso era stato affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della contestuale accettazione da parte della resistente, ritenendole rituali perché espresse dai difensori muniti di mandato speciale in un unico atto, senza necessità di ulteriori notifiche o comunicazioni. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento di regolamento di competenza ai sensi degli artt. 390, 391 e 391-bis c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390, commi 2 e 3, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è valida se proviene dal difensore munito di mandato speciale; in questo caso, rinuncia e accettazione possono risultare da un unico atto, senza necessità di notificazioni o comunicazioni ulteriori.
art. 391, ult. comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale al ricorso e di valida accettazione della controparte, il procedimento di regolamento di competenza deve essere dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione del giudizio; la norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2002, n. 15758
Richiamata quale precedente conforme sulla declaratoria di estinzione del procedimento di regolamento di competenza in caso di rinuncia accettata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione sono efficaci quando siano espressamente rese dai difensori muniti di mandato speciale e risultino da un unico atto, senza ulteriori formalità di notificazione o comunicazione.
- La rinuncia validamente accettata determina l'estinzione del procedimento, anche se si tratta di regolamento necessario di competenza.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e non è applicabile in via estensiva o analogica ai casi di estinzione del giudizio; essa opera solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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