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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un notaio e un impiegato del suo studio. In primo grado le domande del lavoratore erano state respinte; in appello, invece, la Corte di Bari ha ritenuto provato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 1 aprile 2005 al 3 maggio 2007, diverso e più ampio rispetto al contratto formalmente sottoscritto, qualificato come part-time dal 13 ottobre 2005, e ha condannato il datore al pagamento di differenze retributive, retribuzioni non corrisposte per il periodo antecedente alla formalizzazione del rapporto, TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il petitum e la causa petendi, confondendo il lavoro straordinario con il lavoro supplementare nel part-time e travisando l’oggetto della domanda; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme processuali sulla valutazione della prova, lamentando che il rapporto di lavoro fosse stato ritenuto provato sulla base di una lettura atomistica e non globale delle testimonianze, con errata attribuzione di attendibilità ai testi; 3) nullità per illegittima ammissione e utilizzazione di documentazione tardivamente prodotta e per l’espletamento della c.t.u. contabile in appello, deducendo un improprio esercizio dei poteri officiosi. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili: ha escluso l’omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo corretta l’interpretazione della domanda fatta dalla Corte di merito; ha affermato che non era deducibile la violazione dell’art. 2697 c.c. perché la doglianza investiva in realtà la valutazione delle prove; ha ribadito che la scelta e la valutazione dell’attendibilità dei testimoni spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione; ha inoltre ritenuto legittimo l’utilizzo della documentazione acquisita, in base al principio di acquisizione della prova, e l’espletamento della c.t.u. contabile, rientrando tali valutazioni nei poteri discrezionali del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva accolto la domanda del lavoratore e condannato il notaio al pagamento di € 29.055,15 per differenze retributive, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso perché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la domanda del lavoratore, aveva correttamente valutato il materiale probatorio e aveva legittimamente utilizzato documentazione e c.t.u. contabile. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore antistatario, e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ravvisabile solo se il giudice omette di decidere su un capo di domanda o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 2 d.lgs. 61/2000

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto part-time e delle prestazioni eccedenti; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché attinente alla qualificazione della domanda e alla valutazione dei fatti.

  • art. 3 d.lgs. 66/2003

    Richiamato dal ricorrente in tema di orario di lavoro e lavoro straordinario; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse erroneamente applicato la disciplina invocata.

  • art. 53 CCNL Studi professionali

    Menziotato come parametro contrattuale per la disciplina dell'orario; non è stata accolta la tesi del ricorrente sulla sua errata applicazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello previsto dalla legge, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2697 c.c. a sostegno della censura sulla tutela giurisdizionale; la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma rilevante.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’azione proposta; la Corte ha escluso che la domanda fosse stata alterata dal giudice di merito.

  • art. 109 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova e valutazione; la censura è stata ricondotta a una critica di merito non ammissibile in cassazione.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a determinare nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento; non quando si contesti il cattivo esercizio del potere valutativo.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla testimonianza; la Corte ha reputato le censure incentrate sulla valutazione della prova e quindi non sindacabili nel merito.

  • art. 420, settimo comma, c.p.c.

    Richiamato per contestare l’ammissione di documenti nel rito del lavoro; la Corte ha escluso nullità, valorizzando la legittima acquisizione della prova.

  • art. 421, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il giudice del lavoro può acquisire elementi probatori d’ufficio se indispensabili ai fini della decisione.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione all’ammissione di documenti in appello; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 441 c.p.c.

    Richiamato in combinato con l’art. 437 c.p.c. per la fase di appello nel rito del lavoro; la censura è stata respinta.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e le memorie delle parti.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese e alle memorie depositate in vista della decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La domanda va interpretata e qualificata dal giudice di merito sulla base dei fatti costitutivi allegati; in cassazione è censurabile solo se il giudice travalica i limiti del chiesto, sostituendo d’ufficio un’azione diversa o attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova viene erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella individuata dalla legge; non è invece deducibile quando si contesti la valutazione delle prove effettuata dal giudice.
  • Le censure relative alla maggiore o minore attendibilità dei testi, alla selezione delle risultanze istruttorie e al loro peso probatorio attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e pertinente.
  • Nel rito del lavoro, la documentazione acquisita ritualmente al processo può essere utilizzata dal giudice anche per fini di riscontro probatorio, secondo il principio di acquisizione della prova, indipendentemente dalla parte che l’ha prodotta.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta dal giudice quando sia ritenuta indispensabile per la decisione e la valutazione di tale necessità rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo i limiti dell’omesso esame di fatti decisivi.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice; occorre invece allegare l’utilizzo di prove non introdotte o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda specificamente formulato; non è configurabile se la decisione impugnata, anche implicitamente, abbia comunque affrontato la pretesa dedotta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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