Cassazione Civile, Ordinanza n. 13525/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento orale intimato da una società datrice di lavoro il 6 dicembre 2002 e dichiarato inefficace con giudicato del Tribunale, che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate fino alla reintegrazione. Il lavoratore aveva poi optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione e aveva promosso azioni monitorie per il pagamento delle somme dovute, sfociate in giudizi di opposizione riuniti. La Corte d'appello aveva riconosciuto una somma complessiva inferiore rispetto al primo grado, calcolando il risarcimento al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e detraendo l'aliunde perceptum, oltre a riconoscere l'indennità sostitutiva, nonché il diritto della società alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel ricorso principale il lavoratore ha dedotto la violazione dell'art. 19 della L. n. 218/1952 e di altre norme di CCNL e di legge, sostenendo che le somme riconosciute a titolo risarcitorio dovessero essere liquidate al lordo della quota contributiva, poiché, in caso di omissione del versamento contributivo da parte del datore, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva al pagamento anche della quota a carico del lavoratore. Con il secondo motivo ha inoltre dedotto violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prova liberatoria, nonché degli artt. 416 e 437 c.p.c., lamentando l'ammissibilità di documenti tardivi e l'inammissibilità della domanda nuova di ripetizione di somme non pagate. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha contestato la regolazione delle spese di appello ex artt. 91 e 92 c.p.c., ritenendo erronea la compensazione parziale e invocando il principio di causalità e il comportamento processuale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la liquidazione del credito del lavoratore al netto delle ritenute previdenziali, e ha ribadito che, in caso di omissione contributiva datoriale, il credito retributivo va calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a carico del lavoratore, ormai non più detraibile dal danno. Ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale nei profili non assorbiti, precisando che la domanda di restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello se proposta nei tempi indicati dalla giurisprudenza. Il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 L. n. 218/1952
"1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo. 2. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce"
Il datore di lavoro che ometta il versamento tempestivo dei contributi resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore; tale quota, divenuta parte della retribuzione dovuta, non può essere detratta dal danno o dal credito del lavoratore.
art. 23 L. n. 218/1952
È richiamato come base del principio secondo cui, in caso di omissione contributiva, il datore rimane obbligato per l'intero ammontare dei contributi, anche per la parte originariamente a carico del lavoratore.
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'inammissibilità di produzioni tardive e della domanda nuova, ma la censura è stata rigettata o assorbita nei profili non accolti.
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla disciplina delle preclusioni in appello e alla dedotta tardività delle produzioni documentali.
Invocato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese, ma la censura è stata assorbita.
Invocato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione parziale delle spese, ma la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- In caso di omissione del versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, il credito del lavoratore per le spettanze maturate va liquidato al lordo della quota contributiva originariamente a carico del lavoratore, poiché tale quota si consolida nella retribuzione dovuta e non è più detraibile dal danno.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova: essa è conseguenza della modifica della decisione impugnata ed è ammissibile in appello se proposta nei termini e secondo il momento in cui l'esecuzione sia avvenuta.
- Le questioni relative alla ripetizione di quanto pagato in esecuzione e alla regolazione delle spese possono restare assorbite quando il giudice di legittimità accolga il motivo decisivo che incide sul criterio di liquidazione del credito principale.
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