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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19204/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento notificata a un contribuente nel 2016, relativa a una serie di cartelle esattoriali notificate tra il 2011 e il 2015 per imposte erariali e comunali, oltre a sanzioni, interessi e accessori. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, prescrizione dei crediti, nullità dell’intimazione per mancata notifica delle cartelle, omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e violazione dello Statuto del contribuente. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto parzialmente l’appello, ritenendo prescritti i crediti per tributi locali relativi agli anni 2006-2010 e, per i tributi erariali, le sanzioni e gli interessi. In Cassazione l’agente della riscossione ha dedotto un unico motivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di contribuzione anziché nella data di notifica della cartella, trascurando che la cartella, già notificata in epoca anteriore all’intimazione, vale anche come atto idoneo a interrompere la prescrizione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolando quattro motivi: contestazione della prova delle notifiche delle cartelle per genericità del disconoscimento; nullità di alcune notifiche eseguite tramite servizio postale privato prima della liberalizzazione completa; nullità di altre notifiche eseguite a mezzo messo notificatore senza prova della raccomandata informativa (CAN); e censura sulle spese di lite per mancata integrale riforma del relativo capo della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’agente della riscossione, ritenendo fondata la censura sulla prescrizione: la CTR aveva omesso di considerare la notifica delle cartelle, già intervenuta prima dell’intimazione, che rileva sia come atto assimilabile alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, sia come atto idoneo a interrompere la prescrizione. Ha invece rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla sufficienza della prova documentale della notifica e sulla validità della notifica effettuata tramite operatore postale privato munito di licenza individuale nel periodo rilevante. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo incidentale, perché introduceva una questione nuova non trattata in sentenza e non adeguatamente autosufficiente, e il quarto motivo, perché la regolazione delle spese e della compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il ricorrente principale lo richiama per sostenere che il decorso della prescrizione va ancorato al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma la Corte evidenzia che nel caso concreto la CTR ha errato nel non considerare la precedente notifica della cartella come atto interruttivo.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973

    È richiamato come norma relativa alla riscossione e alla formazione della pretesa; la Corte lo inserisce nel quadro degli atti del procedimento di riscossione rilevanti ai fini della notificazione e della prescrizione.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    È evocato nel motivo principale in relazione alla disciplina dell’impugnazione degli atti della riscossione; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ma decide sulla prescrizione e sulla rilevanza della notifica della cartella.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato per il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche o documentali; la Corte precisa che il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato, non generico.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per la prova delle copie conformi; la Corte ribadisce che le copie conformi e gli estratti documentali prodotti dall’Agente possono fare prova, salvo disconoscimento specifico e supportato da prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali per omessa pronuncia; la Corte lo esamina solo per escludere l’ammissibilità di una questione nuova e per affermare che alcune doglianze non erano state ritualmente introdotte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali; la Corte lo considera nel contesto della valutazione della prova documentale e della censura di omessa pronuncia, ma ritiene infondate o inammissibili le doglianze.

  • art. 26, comma 6, d.P.R. 602/1973

    È richiamato per la disciplina della notificazione delle cartelle; la Corte, richiamando la giurisprudenza, considera rilevante la modalità di notifica ma esclude la nullità nel caso dell’utilizzo di operatore postale privato abilitato.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel motivo incidentale sulla notifica a mezzo messo notificatore; la Corte non accoglie la censura, anche perché la relativa questione non risulta adeguatamente introdotta e documentata.

  • art. 5, comma 5, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997

    "sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza"

    La Corte ne ricava un ambito ampio, idoneo a ricomprendere qualunque atto del procedimento di riscossione, inclusi quelli attestanti la notifica della cartella di pagamento.

  • art. 2718 c.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta fanno piena prova della parte dell’originale riprodotta letteralmente; gli estratti e le copie conformi prodotti dall’Ufficio non sono meri documenti privi di valore probatorio.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 261/1999

    È richiamato per individuare la licenza individuale quale titolo abilitativo dell’operatore postale privato; la Corte afferma la validità della notifica effettuata tramite operatore in possesso di tale titolo nel periodo considerato.

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    La Corte lo richiama per affermare che, nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, la notifica di atti impositivi tramite operatore privato munito di licenza individuale è valida.

  • art. 14 l. 15/1968

    È richiamato in via sistematica per sostenere la possibilità di autenticazione/rilascio di copie da parte del pubblico ufficiale depositario dell’originale.

  • art. 24 d.P.R. 602/1973

    È richiamato come norma che disciplina il ruolo quale documento affidato in consegna all’esattore; la Corte valorizza tale profilo per la prova documentale del credito.

  • art. 45 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in un passaggio giurisprudenziale sul valore probatorio della copia del ruolo ai fini dell’ammissione del credito al passivo; la Corte lo usa in chiave sistematica.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo incidentale sulle spese; la Corte afferma che la compensazione e la ripartizione delle spese sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, nei limiti del regime ratione temporis applicabile.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nella parte dedicata alle spese; la Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È menzionato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, quale conseguenza processuale accessoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riscossione, la notifica della cartella di pagamento, se intervenuta prima dell’intimazione, deve essere considerata ai fini del decorso della prescrizione, poiché l’omessa considerazione di tale dato può condurre a un errore nel calcolo del termine prescrizionale.
  • La cartella esattoriale svolge, nella dinamica della riscossione, una funzione assimilabile alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto; perciò, in linea di principio, è atto idoneo a interrompere la prescrizione.
  • La prova della notificazione della cartella può essere data mediante copie conformi o estratti documentali muniti di attestazione di provenienza/conformità; il relativo disconoscimento da parte del contribuente deve essere specifico, circostanziato e supportato da idonea prova.
  • Quando si contesta la conformità di una copia al documento originale, il disconoscimento non può risolversi in formule generiche; se invece si nega proprio l’esistenza dell’originale, occorre la querela di falso.
  • Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notifica di atti impositivi effettuata tramite operatore postale privato è valida se l’operatore è munito della necessaria licenza individuale; l’inesistenza della notificazione è ipotesi residuale.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non ritualmente dedotte nei gradi di merito; il ricorso deve essere autosufficiente anche quanto alla specifica localizzazione processuale delle doglianze.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la regolazione delle spese processuali sono normalmente rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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