Cassazione Civile, Ordinanza n. 33726/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto sia il suo appello principale sia quello incidentale dell’Agenzia, confermando la rideterminazione di due rendite catastali relative a sottostazioni elettriche classate in categoria D/1. I motivi di ricorso erano tre: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, in relazione alla censura sulla eccessività dei valori e sull’erroneità del criterio di valorizzazione adottato; (2) violazione delle norme catastali e della disciplina richiamata dalla circolare n. 6/T del 2012, nonché della legge di stabilità 2015 e della legge n. 208/2015, per avere il giudice ritenuto corretto il metodo di stima indiretta senza verificare se dovesse applicarsi una stima diretta dei singoli elementi costitutivi; (3) violazione dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo, per mancata indicazione negli avvisi dei fatti specifici, degli elementi e dei parametri posti a base della rettifica, con lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente e dunque nulla perché non spiegava in modo intelligibile quale criterio estimativo fosse stato concretamente seguito nella rideterminazione della rendita, né consentiva il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre segnalato al giudice di rinvio di verificare se fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei nudi proprietari dei suoli, prospettando un possibile litisconsorzio necessario.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità quando non consente di ricostruire la ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve esporre in modo conciso ma intellegibile le ragioni della decisione; una motivazione inidonea o incomprensibile integra nullità.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, cioè essere sufficiente a rendere controllabile il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
È richiamato come norma di base della determinazione della rendita catastale e, nel contesto della disciplina transitoria, come applicato secondo le istruzioni della circolare n. 6/T del 2012.
art. 28 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È richiamato dalla ricorrente come parametro sulla correttezza del criterio di valorizzazione e del metodo estimativo adottato.
artt. 15-26 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Indicano il procedimento diretto di stima, che la Corte menziona come possibile variante della stima diretta da considerare nel giudizio di merito.
artt. 27-30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Indicano il procedimento indiretto di stima, che la Corte distingue dal procedimento diretto e ritiene necessario verificare ai fini della corretta determinazione della rendita.
art. 53 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull’eccessività dei valori accertati e sulla correttezza del criterio di imposizione.
circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012
La Corte le attribuisce rilievo normativo transitorio, richiamato dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, e ne conferma la perdurante rilevanza per le metodologie estimative degli immobili speciali o particolari.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Ha recepito, in via transitoria, le istruzioni della circolare n. 6/T/2012, attribuendo valore normativo alle metodologie estimative per le unità a destinazione speciale o particolare.
art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Non ha abrogato, neppure tacitamente, il richiamo alle metodologie estimative della circolare n. 6/T/2012, ma ha soltanto ridefinito l’oggetto della stima catastale ai fini della rendita.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come parametro sulla motivazione degli atti impositivi e sulla necessità di consentire al contribuente una difesa piena e consapevole.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, invocata per censurare l’insufficiente specificazione dei presupposti della rettifica catastale.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È menzionato con riferimento alla possibilità, in sede di rinvio, di rimettere la causa al primo giudice se occorra integrare il contraddittorio.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il litisconsorzio necessario nel contenzioso tributario relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
È la base normativa del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistente in forma grafica, non consente di comprendere quale sia il criterio decisorio effettivamente seguito e non rende controllabile il percorso logico-giuridico della decisione.
- Nel contenzioso sulla rendita catastale delle unità a destinazione speciale o particolare, il giudice deve verificare e indicare con chiarezza quale metodo estimativo sia stato applicato, distinguendo tra stima diretta e stima indiretta, e non può limitarsi a richiamare in modo generico la difficoltà della valutazione.
- La disciplina transitoria introdotta dalla legge di stabilità 2015 ha attribuito valore normativo alle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie estimative catastali, e la successiva legge n. 208/2015 non ne ha eliminato la rilevanza metodologica.
- L’impugnazione di un avviso di accertamento catastale può determinare un litisconsorzio necessario tra titolari della proprietà e titolari di diritti reali di godimento sui medesimi immobili, con possibile necessità di integrazione del contraddittorio.
- Quando il primo motivo investe la nullità della motivazione della sentenza, gli ulteriori motivi che presuppongono una valida ratio decidendi possono restare assorbiti.
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