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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20156/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio notificò alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti o non di competenza e ricavi non dichiarati, con maggiori imposte IRES e IRAP. In primo grado la CTP accolse solo in parte il ricorso della società, escludendo i costi e riducendo la ripresa sui ricavi relativi a indennità di risoluzione del rapporto di agenzia. In appello la CTR confermò la decisione. L'Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza regionale per mancanza di esposizione del processo e delle richieste delle parti; nullità per mancanza o apparenza della motivazione; vizio di motivazione sulla riduzione dei ricavi accertati. La società resistette e propose ricorso incidentale con cinque motivi: violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di 60 giorni; violazione delle norme che richiederebbero ragioni d'urgenza per l'accertamento anticipato; violazione delle norme civilistiche e fiscali sulla determinazione dei ricavi e dell'IRAP, per avere riconosciuto solo parzialmente l'indeducibilità/ imponibilità dell'indennità di risoluzione; violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente nella parte relativa alla ripresa dei costi non inerenti o non di competenza. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo dell'Agenzia, perché una censura sulla motivazione non era idonea a contestare una questione che richiedeva, in realtà, una denuncia di errore di diritto e l'indicazione delle norme di bilancio asseritamente violate. Quanto al ricorso incidentale della società, la Corte ha rigettato i primi tre motivi e dichiarato inammissibile il quarto; il quinto è stato assorbito. In particolare, ha escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale perché il processo verbale di constatazione era stato almeno tentato di consegnare e il rifiuto del destinatario equivaleva, ai fini della decorrenza del termine dilatorio, a una notificazione idonea a porre il contribuente a conoscenza degli esiti della verifica. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla riduzione dei ricavi perché sollecitava una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del ricorso principale e rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per riesaminare la sola ripresa dei costi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere esposizione del processo, delle richieste delle parti e motivazione sufficientemente intelligibile; la loro mancanza integra nullità.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all'art. 36 del processo tributario per i requisiti formali della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve esporre il percorso logico-argomentativo minimo necessario a rendere controllabile la decisione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione apparente non supera il "minimo costituzionale" richiesto dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità processuali della sentenza, tra cui la motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere usato per censurare in cassazione questioni che richiedono, invece, una critica di violazione di legge o una rivalutazione del merito.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale, ma la sua decorrenza presuppone che il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere il pvc; il rifiuto di riceverlo non può essere invocato dal contribuente per lamentare la violazione.

  • art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990

    Richiamato dalla contribuente in relazione all'obbligo di indicare le ragioni d'urgenza dell'atto, ma la censura è stata respinta nei fatti per insussistenza della violazione dedotta.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla contribuente in tema di validità e motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 2423 c.c.

    Invocato dalla contribuente nella contestazione dei criteri di bilancio relativi ai ricavi accertati.

  • art. 2423-bis c.c.

    Richiamato per i criteri di redazione del bilancio nella doglianza sui ricavi.

  • art. 2425 c.c.

    Invocato per sostenere l'erronea imputazione di poste ai fini IRAP.

  • art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla contribuente per contestare il trattamento fiscale delle somme riconosciute come ricavi.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base normativa del potere di rettifica del reddito d'impresa.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato in relazione all'imponibile IRAP delle somme accertate.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per contestare la compensazione delle spese di lite, ma il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette il controllo sulla correttezza della decisione.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni del primo giudice in modo esplicito, sintetico ma comprensibile, e con un rinvio che consenta di verificare le ragioni della conferma; è invece inidonea un'adesione meramente formale e apodittica.
  • Nel giudizio di cassazione, un motivo che contesti la sostanza della decisione come errore di motivazione non può essere utilizzato quando la critica riguarda in realtà un errore di diritto o richiede l'indicazione delle norme asseritamente violate.
  • Il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale è assicurato quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere il processo verbale di constatazione; il rifiuto di riceverlo non può essere opposto per far valere la violazione del termine dilatorio a tutela del diritto di difesa.
  • Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità se formulate come doglianze sulla motivazione, anziché come violazioni di legge o vizi processuali specificamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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