Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, aveva ricostruito il reddito del contribuente per gli anni 2004 e 2005, recuperando maggiori imposte IVA e IRPEF e irrogando sanzioni. In primo grado l'accertamento era stato solo parzialmente ridotto; in appello il contribuente aveva insistito sulla nullità dell'autorizzazione all'accesso presso l'abitazione, sostenendo che mancasse l'indicazione dei gravi indizi di violazione fiscale richiesta dall'art. 52 del d.P.R. 633/1972. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: insufficiente motivazione su fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che l'acquisizione dei documenti a base dell'accertamento era avvenuta nel domicilio; e violazione/falsa applicazione dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 33 d.P.R. 600/1973 ex art. 360, n. 3, c.p.c., per avere ritenuto valida l'ispezione nonostante l'asserita mancanza dei gravi indizi.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha affermato che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dall'art. 52 d.P.R. 633/1972 richiede la specifica indicazione dei gravi indizi di violazione solo quando l'accesso riguardi locali esclusivamente adibiti ad abitazione, non anche quando il locale sia ad uso promiscuo. Nel caso concreto, dai fatti riportati risultava che l'attività economica svolta via web era esercitata nell'abitazione del contribuente, con utilizzo promiscuo dell'immobile sia come casa sia come luogo di attività imprenditoriale; pertanto era sufficiente la sola autorizzazione del P.M. senza necessità di indicazione analitica degli indizi. La Corte ha anche rilevato che la questione centrale della promiscuità dell'uso dell'immobile escludeva l'applicazione del secondo comma dell'art. 52. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'accesso nei locali adibiti ad abitazione richiede i gravi indizi di violazione solo se i locali sono esclusivamente abitativi; per i locali ad uso promiscuo non è necessaria l'indicazione analitica dei gravi indizi.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 52 d.P.R. 633/1972 come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione distinta nel provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato come vizio di insufficiente motivazione su fatto decisivo; la censura è stata respinta perché la questione decisiva era stata comunque ricondotta alla promiscuità dell'immobile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per dedurre violazione di legge; la Corte ha escluso l'erronea applicazione delle norme fiscali sull'autorizzazione all'accesso.
Massime di principio
- In materia di accessi fiscali presso locali del contribuente, il requisito dei gravi indizi di violazione è richiesto per i locali esclusivamente destinati ad abitazione, non per quelli ad uso promiscuo.
- Quando l'immobile è utilizzato contemporaneamente come abitazione e come sede dell'attività economica, l'autorizzazione all'accesso può essere legittimamente rilasciata senza l'indicazione analitica dei gravi indizi di violazione.
- La censura di vizio motivazionale o di violazione di legge non può essere accolta se il giudice di merito ha correttamente individuato il presupposto fattuale decisivo, cioè la promiscuità dell'uso del locale, che rende non applicabile la disciplina più rigorosa.
- La contestazione sulla validità dell'accesso deve confrontarsi con la qualificazione concreta del locale; se il motivo di ricorso non incide su tale presupposto, resta privo di decisività.
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