Cassazione Civile, Ordinanza n. 20128/2021 del 15/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che aveva ceduto terreni, con successivi avvisi ai soci per il reddito di partecipazione. L'Ufficio contestava la plusvalenza dichiarata sulla vendita, recuperava a tassazione una minusvalenza e quote di ammortamento, e determinava anche l'IVA dovuta. In primo grado, riuniti i ricorsi della società e dei soci, il giudice riduceva la plusvalenza assumendo un diverso valore del terreno; in appello la CTR confermava. In Cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità degli avvisi per violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54, comma 3, d.P.R. 633/1972; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse valorizzato lo scostamento rispetto ai valori OMI e altri elementi indiziari senza adeguata considerazione delle prove offerte; 3) violazione degli artt. 7 e 36 d.lgs. 546/1992 per carenza motivazionale sull'apprezzamento degli elementi acquisiti. I ricorrenti sostenevano anche che, in sede di accertamento con adesione, l'Ufficio avrebbe implicitamente rinunciato ad altri rilievi, tesi respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile/infondato il tentativo di ampliare il thema decidendum introducendo in Cassazione questioni non risultanti dalle sentenze di merito. Ha affermato che una proposta formulata dall'Ufficio in sede di accertamento con adesione non equivale né a rinuncia alla pretesa fiscale né a confessione, e che, in assenza di accordo, l'avviso conserva efficacia fino al perfezionamento della definizione. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento della CTR: non solo lo scostamento rispetto ai valori OMI, ma anche l'irrisorietà del prezzo pattuito, la mancata differenziazione tra terreni agricoli ed edificabili, e il confronto con altri dati di mercato costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo. Sul secondo motivo, ha escluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., osservando che le censure riguardavano consulenze di parte e valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo. Sul terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che il giudice tributario può rideterminare nel merito la pretesa fiscale entro i limiti del petitum, e che nel caso la riduzione operata dal giudice di merito non era censurabile nei termini dedotti. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come parametro della pretesa illegittimità degli accertamenti; la Corte non accoglie la censura e considera legittimo l'accertamento induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 54, comma 3, d.P.R. 633/1972
richiamato in relazione alla contestazione dell'accertamento IVA; la Corte non ravvisa la denunciata violazione
usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte esclude la sussistenza dei vizi dedotti e ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul merito
invocato per la pretesa carenza istruttoria/motivazionale; la doglianza è respinta
invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte non vi ravvisa violazione
art. 6, comma 4, d.lgs. 218/1997
richiamato per affermare che l'avviso perde efficacia solo al perfezionamento della definizione con adesione, non già per il solo avvio della procedura
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La proposta formulata dall'Ufficio nell'ambito dell'accertamento con adesione, ove non sfoci in un accordo perfezionato, non comporta rinuncia alla pretesa fiscale né confessione della fondatezza delle tesi del contribuente.
- Nel processo tributario lo scostamento tra il prezzo dichiarato e i valori di mercato può concorrere, insieme ad altri elementi indiziari, a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo.
- Il giudice di merito può valorizzare, nell'ambito della comune esperienza, l'irrisorietà del prezzo di vendita e l'anti-economicità dell'operazione come indici della sottostima del corrispettivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non è configurabile quando si censura soltanto la diversa valutazione delle prove o delle allegazioni difensive.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito probatorio: la scelta delle fonti del convincimento e la loro attendibilità spettano al giudice di merito.
- Nel processo tributario il giudice, se ritiene infondato o parzialmente infondato l'avviso per ragioni sostanziali, può rideterminare la pretesa entro i limiti del petitum, emettendo una decisione sostitutiva dell'accertamento fiscale.
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