Cassazione Civile, Ordinanza n. 20131/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per maggiori ricavi. Il contribuente impugnava l'atto deducendone l'illegittimità perché notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 dalla consegna del PVC. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR, su appello dell'Ufficio, riformava la decisione e confermava l'accertamento. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: i primi due per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, il terzo per omesso esame di un fatto decisivo. L'Agenzia resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso. Ha affermato che l'avviso di accertamento era stato notificato dopo soli 28 giorni dalla consegna del PVC, quindi prima del decorso del termine di 60 giorni, e che l'Ufficio non aveva provato specifiche ragioni di urgenza idonee a derogare alla regola. Ha inoltre precisato che la mera imminenza della scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non integra, di per sé, una ragione di urgenza. Accolto il ricorso, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando l'atto impositivo. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine dilatorio di sessanta giorni
L'inosservanza del termine di 60 giorni tra consegna del PVC e emissione dell'avviso determina, di regola, l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche e provate ragioni di urgenza.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
È il parametro invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
specifiche ragioni di urgenza
L'urgenza costituisce eccezione alla regola del termine dilatorio e deve essere provata dall'Ufficio.
Massime di principio
- In materia di verifiche fiscali, l'avviso di accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del PVC è illegittimo, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza.
- L'onere di provare l'urgenza che giustifica l'emissione ante tempus dell'atto impositivo grava sull'Ufficio, trattandosi di una deroga eccezionale alla garanzia procedimentale del contribuente.
- La mera prossimità della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra di per sé una ragione di urgenza idonea a elidere il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
- Il termine di 60 giorni dalla consegna del PVC presidia il contraddittorio endoprocedimentale e costituisce espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
- Quando la questione di diritto è integralmente risolta e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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