Cassazione Civile, Ordinanza n. 20130/2021 del 15/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di due segnalazioni della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, in relazione a operazioni di acquisto e commercializzazione di autovetture ritenute riconducibili a una frode IVA di tipo "carosello". Il contribuente impugnava l'atto; la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, riconoscendo la detraibilità dei costi effettivamente sostenuti per l'acquisto delle autovetture, mentre la CTR confermava la decisione di primo grado sui capi sfavorevoli. In Cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato le regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, aderendo acriticamente alla tesi dell'Ufficio senza prova sufficiente della frode carosello e della consapevolezza del cessionario; contestava inoltre la rilevanza attribuita dalla CTR agli indizi sulle modalità anomale delle operazioni e invocava anche l'assoluzione in sede penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA carosello, grava sull'Amministrazione l'onere di provare, anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, sia gli elementi oggettivi della frode sia la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza professionale, da parte del cessionario; ha però affermato che tale prova può essere assolta mediante indizi obiettivi e puntuali idonei a fondare una presunzione semplice. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato le anomalie dell'operazione, i margini irrisori o negativi, la struttura interposta del fornitore e la provvista fornita dal contribuente, ritenendo così assolto l'onere probatorio dell'Ufficio e non fornita dal contribuente prova contraria. La Corte ha inoltre osservato che l'effettività materiale della vendita non esclude l'inesistenza soggettiva dell'operazione e che, in tema IVA, l'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è "fuori conto" e non detraibile. È stato infine escluso che l'assoluzione penale vincolasse il giudice tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; in materia di frodi IVA l'onere iniziale grava sull'Amministrazione che contesti la detrazione.
richiamato in tema di presunzioni semplici quali mezzi di prova utilizzabili dall'Amministrazione.
richiamato per affermare che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e valutate globalmente.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base per l'accertamento IVA e per l'utilizzo di elementi indiziari/presuntivi.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per il principio di detrazione IVA, esclusa quando la fattura riguarda operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per affermare che l'IVA versata in relazione a fatture per operazioni inesistenti resta fuori dal meccanismo di compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di frodi IVA di tipo carosello, il diniego della detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità dell'imposta; l'Amministrazione deve quindi provare, anche tramite presunzioni semplici, sia la fittizietà del fornitore o dell'operazione sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario.
- La prova della frode IVA non richiede dimostrazione certa e incontrovertibile di ogni singolo passaggio commerciale: è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutato complessivamente dal giudice di merito.
- L'effettiva esecuzione materiale dell'operazione non esclude che essa sia soggettivamente inesistente; in tal caso la detrazione IVA resta preclusa perché l'imposta relativa alla fattura fittizia è "fuori conto" rispetto al meccanismo di compensazione IVA.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente corretta, non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del fatto.
- L'assoluzione in sede penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario, nel quale l'onere probatorio e i criteri di accertamento sono autonomi.
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