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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20129/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava il reddito d'impresa di una società in accomandita semplice, ritenendo non indicata nel quadro RF la vendita di un immobile soggetto a IVA; il maggior reddito veniva poi imputato per trasparenza anche ai soci mediante separati avvisi. La CTP rigettava i ricorsi riuniti della società e dei soci e la CTR confermava, osservando che non era stata fornita prova che l'incasso del prezzo di vendita fosse avvenuto in epoca anteriore al rogito notarile. In Cassazione i ricorrenti proponevano un unico motivo, formalmente denunciando illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione su un punto decisivo, nonché violazione degli artt. 113, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; in sostanza chiedevano una revisione delle valutazioni di fatto e della prova documentale svolte dai giudici di merito, sostenendo che la fattura e altri documenti dimostrassero l'avvenuta tassazione del corrispettivo in annualità precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché promiscuo e non specificamente sussumibile in una delle tassative censure previste dall'art. 360 c.p.c.; inoltre ha osservato che le doglianze tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e comunque non decisiva rispetto alla contestazione fiscale, che riguardava l'omessa indicazione del ricavo nella dichiarazione e non la sola emissione della fattura. Ha anche rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato che il prezzo non risultava riportato nel quadro RF per l'anno 2005 né dichiarato in altre annualità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi specifici e riconducibili in modo immediato e inequivoco a una delle censure tassative previste dalla norma; sono inammissibili censure generiche o promiscue che demandino alla Corte l'individuazione e la qualificazione delle doglianze.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne ravvisa una dedotta violazione autonoma e specifica, trattandosi in realtà di critica al giudizio di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata, ma la Corte osserva che la censura investe in sostanza la valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte reputa che la doglianza non incida sull'effettivo presupposto impositivo accertato, ossia l'omessa dichiarazione del ricavo.

  • art. 363 n. 5 c.p.c.

    nel testo attualmente in vigore

    La Corte ribadisce che, nel regime vigente, non è deducibile in cassazione il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico, tassativo e riconoscibile, senza cumulare indistintamente censure eterogenee che obblighino la Corte a ricostruire d'ufficio la critica.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici accertati dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti termini attualmente consentiti.
  • La denuncia di violazione degli artt. 113, 116 c.p.c. e 2697 c.c. non è sufficiente se, in concreto, la censura mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In materia tributaria, l'omessa indicazione di un ricavo nella dichiarazione rileva come presupposto dell'imposizione anche se il contribuente alleghi l'esistenza di fatture o documenti precedenti, quando tali elementi non dimostrino in modo decisivo che il corrispettivo sia stato già dichiarato o tassato in altra annualità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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