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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20132/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2002 e 2003, e da una cartella di pagamento emessa per la riscossione frazionata delle maggiori imposte ritenute dovute. L'Ufficio aveva fondato la pretesa sulle movimentazioni di conti bancari del contribuente, ritenendo non giustificati fiscalmente i versamenti e i prelievi rilevati ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi del contribuente, riducendo gli importi accertati; la CTR, riuniti gli appelli dell'Ufficio e quello incidentale del contribuente, aveva confermato tale decisione, ritenendo sufficiente la perizia giurata depositata dal contribuente a dimostrare le ragioni fiscali delle movimentazioni. In Cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo di violazione/falsa applicazione delle norme citate, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente circa la destinazione dei prelievi e dei versamenti effettuati sui conti correnti, e contestando in sostanza l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha ricordato che, in tema di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA, l'Amministrazione può procedere a rettifica sulla base delle movimentazioni bancarie, ma la presunzione relativa di maggiori ricavi può essere superata se il contribuente fornisce idonea giustificazione dei movimenti e ne dimostra la contabilizzazione. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in modo analitico, senza vizi logici, che la perizia stragiudiziale depositata consentiva di ricondurre parte dei prelievi al pagamento di fornitori e parte dei versamenti ad attività di impresa. La Corte ha inoltre precisato che l'Ufficio stava impropriamente richiamando il requisito dell'inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR, che attiene alle componenti negative del reddito e non alla presunzione concernente i ricavi positivi derivante dagli artt. 32 e 51 citati. Poiché il ricorso mirava in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito e delle prove, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare in via presuntiva la dichiarazione del contribuente sulla base dei movimenti bancari; la presunzione relativa è superabile con idonea giustificazione dei movimenti e della loro contabilizzazione.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Opera in materia IVA in modo analogo all'art. 32 d.P.R. 600/1973, consentendo l'accertamento presuntivo basato sui dati dei conti correnti.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    È norma richiamata dalla ricorrente in modo non pertinente, poiché riguarda le componenti negative del reddito d'impresa e il requisito di inerenza, non la presunzione sui ricavi positivi derivante dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art. 360 360 comma in n 3 cpc

    È il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 369, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ex art. 369, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È richiamato nella premessa del motivo, senza autonoma incidenza decisiva sulla soluzione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato sulle movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può avvalersi della presunzione legale relativa di maggiori ricavi, ma il contribuente può superarla dimostrando la riferibilità delle operazioni alla propria contabilità e fornendo giustificazioni puntuali e coerenti.
  • L'onere di prova contraria del contribuente non richiede l'accertamento dell'inerenza dei movimenti ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR, istituto che attiene alle componenti negative del reddito e non alla presunzione di ricavi derivante dai versamenti e prelevamenti bancari.
  • Quando il giudice di merito esamina analiticamente le movimentazioni e fonda la decisione su una valutazione specifica delle prove, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio sul fatto o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La presunzione bancaria è vinta se risulta che i movimenti sono stati contabilizzati o comunque adeguatamente ricondotti a operazioni di impresa mediante prova documentale o peritale idonea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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