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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24699/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella di pagamento collegata a un precedente avviso di accertamento per tributi dovuti su annualità 2005. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo, tra l'altro, plurime nullità degli atti presupposti e dell'atto esecutivo: tardività e inammissibilità degli appelli dell'ente impositore e dell'agente della riscossione nel giudizio di merito; vizi di notifica della cartella e dell'intimazione; mancata allegazione degli atti presupposti; carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; illegittimità di accertamenti bancari e dell'uso delle presunzioni; violazione del ne bis in idem; pretesa pregiudizialità di un procedimento penale; errori nei conteggi e nelle somme richieste; omessa considerazione dell'adesione/definizione agevolata e della richiesta di autotutela; domanda di sospensione dell'atto e condanna per lite temeraria. In Cassazione sono stati proposti tredici motivi. L'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno resistito, sostenendo in particolare che l'intimazione era atto vincolato, che gli atti presupposti erano conosciuti e che, soprattutto, il giudizio era divenuto privo di interesse perché il ricorso contro la sentenza resa sull'atto presupposto era stato già dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e la cartella risulta poi definita/pagata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto decisivo che, con precedente ordinanza, il ricorso proposto contro la sentenza della CTR relativa alla cartella presupposta fosse stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata; inoltre, dalla memoria dell'agente della riscossione è emerso che la cartella è stata integralmente pagata. Venuto meno l'interesse sulla cartella presupposta, è venuto meno anche l'interesse a coltivare il giudizio sull'intimazione di pagamento da essa derivata. Non è stato quindi esaminato il merito dei numerosi motivi di ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudizio di cassazione ha ad oggetto un atto consequenziale rispetto a un atto presupposto già definito con esito tale da far venir meno l'utilità concreta della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere per tutta la durata del processo: se il rapporto sostanziale o l'atto presupposto vengono definitivamente consolidati o integralmente soddisfatti, viene meno l'utilità pratica della pronuncia richiesta.
  • Le numerose censure di rito e di merito relative a notifiche, motivazione, presupposti dell'accertamento e quantificazione della pretesa restano assorbite quando la Corte rileva il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione.
  • L'intimazione di pagamento, quale atto vincolato prodromico all'esecuzione, non richiede di per sé nuova allegazione degli atti presupposti quando questi siano già conosciuti dal contribuente; tuttavia, nella decisione in esame, tale tema non è stato scrutinato nel merito per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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