Cassazione Civile, Ordinanza n. 24699/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella di pagamento collegata a un precedente avviso di accertamento per tributi dovuti su annualità 2005. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo, tra l'altro, plurime nullità degli atti presupposti e dell'atto esecutivo: tardività e inammissibilità degli appelli dell'ente impositore e dell'agente della riscossione nel giudizio di merito; vizi di notifica della cartella e dell'intimazione; mancata allegazione degli atti presupposti; carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; illegittimità di accertamenti bancari e dell'uso delle presunzioni; violazione del ne bis in idem; pretesa pregiudizialità di un procedimento penale; errori nei conteggi e nelle somme richieste; omessa considerazione dell'adesione/definizione agevolata e della richiesta di autotutela; domanda di sospensione dell'atto e condanna per lite temeraria. In Cassazione sono stati proposti tredici motivi. L'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno resistito, sostenendo in particolare che l'intimazione era atto vincolato, che gli atti presupposti erano conosciuti e che, soprattutto, il giudizio era divenuto privo di interesse perché il ricorso contro la sentenza resa sull'atto presupposto era stato già dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e la cartella risulta poi definita/pagata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto decisivo che, con precedente ordinanza, il ricorso proposto contro la sentenza della CTR relativa alla cartella presupposta fosse stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata; inoltre, dalla memoria dell'agente della riscossione è emerso che la cartella è stata integralmente pagata. Venuto meno l'interesse sulla cartella presupposta, è venuto meno anche l'interesse a coltivare il giudizio sull'intimazione di pagamento da essa derivata. Non è stato quindi esaminato il merito dei numerosi motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione di pagamento è qualificata come atto vincolato, prodromico all'esecuzione forzata, redatto secondo modello ministeriale e non richiedente allegazione di ulteriori atti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività degli appelli; la Corte non affronta il merito della doglianza per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per censurare vizi di nullità processuale e della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica dell'atto della riscossione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in tema di regole di notificazione degli atti tributari.
Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti della notificazione a mezzo posta da parte degli uffici finanziari.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la pretesa nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati.
Richiamato per sostenere l'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti presupposti negli atti tributari.
Richiamato dal ricorrente quale parametro generale di motivazione degli atti amministrativi.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per contestare l'utilizzo delle indagini bancarie e delle presunzioni sui movimenti bancari.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione agli accertamenti bancari e alla loro legittimità.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per la disciplina delle presunzioni e dei poteri istruttori in materia IVA.
art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento sintetico e l'uso delle presunzioni.
Richiamato dal ricorrente per la domanda di condanna per lite temeraria nei confronti dell'agente della riscossione.
Norma richiamata per i depositi di memoria in cassazione.
Norma richiamata per il deposito di documenti nuovi in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento penale pendente, ritenuto da lui pregiudiziale.
Massime di principio
- Quando il giudizio di cassazione ha ad oggetto un atto consequenziale rispetto a un atto presupposto già definito con esito tale da far venir meno l'utilità concreta della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere per tutta la durata del processo: se il rapporto sostanziale o l'atto presupposto vengono definitivamente consolidati o integralmente soddisfatti, viene meno l'utilità pratica della pronuncia richiesta.
- Le numerose censure di rito e di merito relative a notifiche, motivazione, presupposti dell'accertamento e quantificazione della pretesa restano assorbite quando la Corte rileva il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione.
- L'intimazione di pagamento, quale atto vincolato prodromico all'esecuzione, non richiede di per sé nuova allegazione degli atti presupposti quando questi siano già conosciuti dal contribuente; tuttavia, nella decisione in esame, tale tema non è stato scrutinato nel merito per difetto di interesse.
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