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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08078/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, operante nel commercio del marmo, a seguito di verifica fiscale e di indagini bancarie sui soci e sui familiari. L'Ufficio contestava per l'anno 2011 maggiori imposte dirette, IRAP e IVA, oltre a infedele dichiarazione, irregolare tenuta della contabilità e omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili, valorizzando anche alcuni versamenti in contanti effettuati da un socio e dalla moglie dello stesso, rimasti non documentati. La CTP annullava l'accertamento e la CTR confermava. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni bancarie (art. 39, comma 1, lett. d), e art. 32 d.P.R. 600/1973; artt. 51 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972; artt. 2697, 2727 e 2728 c.c.), sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'onere della contribuente di fornire prova analitica della non evasività dei versamenti non giustificati. Nelle more, la società depositava domanda e quietanza di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 5 l. 130/2022 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l'Ufficio non opponeva diniego né chiedeva la trattazione.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché rileva l'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 5 l. 130/2022, con produzione della domanda e della prova del pagamento, e l'assenza di un diniego dell'Amministrazione o di una richiesta di prosecuzione del giudizio. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, l. 130/2022.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, corredata dalla domanda di accesso e dalla prova del versamento delle somme dovute, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità, salvo diniego dell'Amministrazione o richiesta di prosecuzione.
  • Quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non consente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Nei processi tributari definiti agevolmente, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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