Cassazione Civile, Ordinanza n. 08078/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, operante nel commercio del marmo, a seguito di verifica fiscale e di indagini bancarie sui soci e sui familiari. L'Ufficio contestava per l'anno 2011 maggiori imposte dirette, IRAP e IVA, oltre a infedele dichiarazione, irregolare tenuta della contabilità e omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili, valorizzando anche alcuni versamenti in contanti effettuati da un socio e dalla moglie dello stesso, rimasti non documentati. La CTP annullava l'accertamento e la CTR confermava. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni bancarie (art. 39, comma 1, lett. d), e art. 32 d.P.R. 600/1973; artt. 51 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972; artt. 2697, 2727 e 2728 c.c.), sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'onere della contribuente di fornire prova analitica della non evasività dei versamenti non giustificati. Nelle more, la società depositava domanda e quietanza di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 5 l. 130/2022 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l'Ufficio non opponeva diniego né chiedeva la trattazione.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché rileva l'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 5 l. 130/2022, con produzione della domanda e della prova del pagamento, e l'assenza di un diniego dell'Amministrazione o di una richiesta di prosecuzione del giudizio. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, l. 130/2022.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del primo motivo, diretto a denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
artt. 36, 53 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
sono invocati dall'Agenzia per sostenere la nullità della decisione d'appello per carenza di motivazione
è richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, dedotta come violata per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del secondo motivo, fondato su violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e probatorie
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo e delle presunzioni poste a base della pretesa fiscale
art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato in relazione alle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie e all'onere di giustificazione dei movimenti finanziari
art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato come norma sulle indagini e presunzioni ai fini IVA
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato come base della rettifica IVA fondata su presunzioni e risultanze bancarie
è invocato per il riparto dell'onere della prova in tema di giustificazione dei versamenti bancari
è richiamato sulle presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento
è richiamato sul valore probatorio delle presunzioni legali e sul relativo onere di prova contraria
art. 5, legge 29 dicembre 2022, n. 130
la Corte applica la norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, ritenendo che l'adesione e il pagamento determinino la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio
art. 5, comma 5, legge 29 dicembre 2022, n. 130
è applicato per affermare che, nei processi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione perché l'esito è estinzione del giudizio e non rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, corredata dalla domanda di accesso e dalla prova del versamento delle somme dovute, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità, salvo diniego dell'Amministrazione o richiesta di prosecuzione.
- Quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non consente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Nei processi tributari definiti agevolmente, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione.
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