Cassazione Civile, Ordinanza n. 08035/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale che gestiva una ricevitoria di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero ha impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva richiesto, quale obbligato principale in qualità di Centro Trasmissione Dati (CTD), l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’anno 2013, oltre sanzioni e interessi. La CTR Lombardia aveva rigettato l’appello ritenendo che il contratto di scommessa si perfezionasse in Italia, perché in Italia lo scommettitore veniva a conoscenza dell’accettazione o del diniego da parte della ricevente concessionaria ex art. 1326, comma 1, c.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998 e dell’art. 1326, comma 1, c.c., per carenza del requisito della territorialità dell’imposta; 2) violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dalla l. n. 220/2010, art. 1, comma 66, per carenza di soggettività passiva in capo al contribuente; 3) violazione dell’art. 401 e degli artt. 135, par. 1, lett. i), e 168 della Direttiva 2006/112/CE, per incompatibilità della normativa interna con la disciplina unionale. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha inoltre chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo che l’obbligato solidale SKS365 Malta LTD aveva pagato l’importo richiesto.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata, dalla quale risultava il pagamento, in data 20 ottobre 2020, dell’importo oggetto dell’avviso di accertamento da parte dell’obbligato solidale-bookmaker SKS365 Malta LTD. Ne ha tratto la conseguenza dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, essendo rimasta intimata l’Agenzia, non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio ne impedisce l’applicazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
norma invocata per sostenere la carenza del requisito della territorialità dell’imposta unica sulle scommesse
richiamato dalla CTR per affermare che il contratto di scommessa si perfezionerebbe in Italia nel momento in cui il giocatore conosce l’accettazione o il diniego
norma invocata dal ricorrente per contestare la soggettività passiva dell’imposta
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66
richiamata quale legge di interpretazione autentica dell’art. 1 del D.Lgs. n. 504/1998
art. 401 Direttiva 2006/112/CE
norma unionale invocata per denunciare l’incompatibilità della disciplina interna dell’imposta con il diritto dell’Unione
art. 135, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE
richiamata come disposizione di esenzione nel sistema IVA dell’Unione
art. 168 Direttiva 2006/112/CE
richiamata come disposizione relativa alla detrazione IVA
norma richiamata per il deposito documentale volto a dimostrare il pagamento e quindi la cessazione della materia del contendere
norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell’udienza in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicabilità in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta documentalmente il pagamento integrale della pretesa tributaria da parte di un coobbligato solidale, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude l’applicazione dell’obbligo di versare il c.d. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non è chiamata a pronunciarsi sui motivi di ricorso originariamente dedotti, poiché viene meno l’interesse alla decisione sul merito.
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