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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08042/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva effettuato una verifica fiscale nei confronti di una contribuente, già amministratrice unica e poi socia di una società posta in liquidazione, emettendo avvisi di accertamento e atti sanzionatori per più annualità, sulla base di indagini bancarie e di una ricostruzione reddituale che contestava l'esistenza di ricavi occulti e la riferibilità di alcune movimentazioni alla contribuente o alla società considerata interposta. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame della contribuente, ritenendo che il giudicato formatosi in altro giudizio relativo ad annualità precedente facesse stato anche nel presente, perché fondato su una verifica unica riguardante l'intero periodo e su fatti ritenuti ormai non più riesaminabili. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 2909 c.c., 295 c.p.c. e 7 TUIR, sostenendo che il giudicato esterno non poteva operare tra annualità d'imposta diverse, in ragione dell'autonomia di ciascun periodo d'imposta e della diversa struttura degli accertamenti fondati su indagini bancarie; il secondo per violazione degli artt. 2697 c.c. e 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse richiamato una sentenza resa in relazione a una diversa norma impositiva e avesse omesso di applicare correttamente la disciplina delle presunzioni e dell'onere probatorio in materia di indagini bancarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava integralmente il testo della sentenza invocata come giudicato esterno e non ne consentiva la verifica diretta, e ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata. Ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, in quanto esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia del giudicato esterno; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato nel motivo relativo al giudicato; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 7 TUIR

    "l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma"

    richiamato dall'Agenzia per sostenere l'autonomia di ogni periodo d'imposta e quindi la non automatica estensione del giudicato a annualità diverse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la ripartizione dell'onere della prova in materia di accertamento tributario.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    norma indicata come disciplina corretta delle indagini bancarie e delle relative presunzioni, che l'Agenzia assume non applicata dalla CTR.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo come ulteriore norma di riferimento per l'accertamento del reddito.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma erroneamente evocata dalla sentenza richiamata dalla CTR, secondo il ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce l'inesistenza o l'erronea applicazione di un giudicato esterno deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza del ricorso, trascrivendo o riportando integralmente la decisione asseritamente passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci o sintesi della motivazione.
  • L'efficacia espansiva del giudicato esterno nei giudizi tributari tra le stesse parti è comunque subordinata alla presenza in atti della sentenza invocata, completa dell'attestazione del passaggio in giudicato.
  • Quando il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, il secondo motivo che ne dipenda logicamente può restare assorbito senza ulteriore esame nel merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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