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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08045/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per compensi professionali relativi ad attività stragiudiziale e giudiziale svolta nell'interesse di una società in una controversia civile contro una banca. La società proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che non erano dovuti compensi per la fase stragiudiziale e che parte di quelli giudiziali erano già stati pagati; dall'altro, contestava il quantum e addebitava al professionista anche un inadempimento del mandato per avere impostato la causa in modo pregiudizievole rispetto a una possibile transazione. Il Tribunale, dopo avere ritenuto applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 alla controversia sulla liquidazione degli onorari, dichiarava l'opposizione inammissibile perché proposta con citazione anziché con ricorso e perché, a suo dire, la citazione era stata iscritta a ruolo tardivamente. La società ricorreva in Cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che nel 2015 l'opposizione contro il decreto ingiuntivo in materia di compensi forensi dovesse seguire il rito ordinario secondo l'orientamento giurisprudenziale allora dominante, poi superato dalle Sezioni Unite nel 2018; (2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 101, 183 e 184-bis c.p.c., per mancata applicazione dell'overruling e della rimessione in termini; (3) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011, perché la tempestiva notificazione della citazione avrebbe dovuto sanare l'errore sul rito senza considerare tardivo il deposito; (4) violazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo l'incompetenza del Tribunale adito e la necessità di riassunzione davanti ad altro ufficio giudiziario. La Corte ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo che, nei giudizi disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, se l'atto introduttivo è erroneamente una citazione invece del ricorso, la tempestiva notificazione della citazione produce gli effetti sostanziali e processuali propri dell'atto, senza che il successivo mutamento di rito possa far retroagire decadenze o preclusioni; ha rigettato i primi due motivi e dichiarato inammissibile il quarto, poiché non diretto contro una statuizione della sentenza impugnata. La decisione del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Como in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Como in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese. Ha rigettato il primo e il secondo motivo e dichiarato inammissibile il quarto. La ragione decisiva è che, nelle controversie ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la domanda proposta con citazione anziché con ricorso è comunque validamente instaurata se la citazione è stata notificata tempestivamente; il successivo mutamento di rito non può trasformare tale errore in causa di inammissibilità facendo leva sul deposito in cancelleria. Inoltre, l'eccezione di incompetenza territoriale prospettata solo in cassazione è stata ritenuta un "non motivo".

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Per le controversie sulla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato il rito speciale va seguito anche quando la contestazione investe l'an debeatur; se però la domanda è proposta con citazione anziché con ricorso, la tempestiva notificazione dell'atto consente comunque la corretta instaurazione del giudizio.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    Il mutamento del rito opera solo pro futuro; gli effetti sostanziali e processuali della domanda restano regolati dal rito seguito prima della conversione e non possono essere travolti da preclusioni o decadenze maturate in base al rito erroneamente prescelto, se la notificazione dell'atto è tempestiva.

  • art. 641 c.p.c.

    È richiamato per precisare che il principio di conversione dell'atto introduttivo assume rilievo nelle ipotesi in cui la domanda sia proposta in forme diverse da quelle previste dal d.lgs. n. 150/2011, con tempestiva notificazione entro il termine di opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di non far ricadere sulla parte gli effetti preclusivi di un mutamento giurisprudenziale imprevedibile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la tutela del giusto processo e la non imputabilità delle decadenze derivanti dall'overruling.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli altri articoli processuali per sostenere la necessità di una rimessione in termini in presenza di mutamento giurisprudenziale.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle dedotte preclusioni e della necessità di sanare l'errore processuale.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rimessione in termini per errore scusabile.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato solo per la difesa personale del controricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato soggette all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, la forma corretta dell'atto introduttivo è il ricorso; tuttavia, se la domanda è proposta con citazione e questa è notificata tempestivamente, il giudizio deve ritenersi validamente instaurato, con produzione degli effetti sostanziali e processuali propri della citazione.
  • Il successivo mutamento di rito disposto dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 150/2011 opera solo per il futuro e non può retroagire al punto da far dipendere l'ammissibilità della domanda da un termine di deposito previsto per il rito diverso da quello effettivamente seguito prima della conversione.
  • La pronuncia delle Sezioni Unite che risolve un contrasto interpretativo su una norma processuale non integra, di per sé, un overruling imprevedibile idoneo a fondare la rimessione in termini della parte che abbia seguito l'orientamento precedente.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono investire specificamente il decisum impugnato; doglianze dirette solo a ipotetici effetti successivi dell'accoglimento del ricorso, o questioni non devolute al giudice di merito, sono inammissibili come non motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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