Cassazione Civile, Ordinanza n. 08038/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di noleggio a freddo di ponteggi sospesi, con relativa attrezzatura, stipulato per tre cantieri autostradali. La società fornitrice, poi fallita, agiva per ottenere il saldo del corrispettivo; la committente contestava di aver ricevuto solo una parte della prestazione, sosteneva che vi fosse stato inadempimento della controparte e chiedeva che il prezzo fosse ridotto, oltre a domandare in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per ritardi e maggiori costi sostenuti per affidare i lavori a un diverso operatore. In cassazione la committente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme su contratto, interpretazione e obbligazioni sostenendo che il giudice di merito aveva illegittimamente trasformato un prezzo pattuito a corpo in un calcolo a misura sulla base della c.t.u., alterando l’autonomia contrattuale e il criterio di determinazione del corrispettivo. Con il secondo motivo lamentava violazione delle norme su inadempimento, prova e valutazione delle prove, nonché omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato i maggiori costi sostenuti per il subentro di altra impresa e la correlata compensazione con il preteso credito della fallita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva consentito il calcolo del compenso secondo un criterio a misura, in contrasto con la pattuizione originaria a corpo. Ha affermato che, quando il corrispettivo è fissato a corpo e la prestazione è eseguita solo in parte, il compenso per le opere eseguite deve comunque essere determinato secondo il criterio pattuito, detraendo il costo delle parti non eseguite e non ricalcolando il prezzo in base alle quantità effettivamente fornite. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando la doppia conforme e il divieto di nuova valutazione del merito in cassazione, nonché il difetto di prova dei danni allegati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; il secondo motivo è stato ritenuto comunque non scrutinabile nel merito per la doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
ostacola il motivo ex art. 360, n. 5, quando vi sia doppia conforme di merito fondata sugli stessi fatti.
art. 62 c.p.c.
norma invocata dalla ricorrente nel denunciare vizi della consulenza tecnica e del suo recepimento.
art. 194 c.p.c.
norma invocata dalla ricorrente con riferimento alle operazioni peritali e al valore della c.t.u.
art. 1173 c.c.
richiamato come norma sulla fonte dell'obbligazione nel censurare la ricostruzione del rapporto contrattuale.
art. 1230 c.c.
richiamato in tema di novazione, per negare che il parziale inadempimento avesse modificato il criterio di prezzo pattuito.
art. 1321 c.c.
invocato a tutela dell'autonomia contrattuale e della disciplina dell'accordo tra le parti.
art. 1322 c.c.
richiamato per sostenere il rispetto dell'autonomia privata e della libertà di determinare il contenuto del contratto.
art. 1362 c.c.
norma ermeneutica ritenuta violata dal giudice di merito per non aver rispettato la volontà contrattuale espressa dalle parti.
art. 1363 c.c.
norma ermeneutica richiamata insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione complessiva del contratto.
art. 1464 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla parziale impossibilità o al venir meno della prestazione e ai suoi effetti sul corrispettivo.
art. 1218 c.c.
richiamato per i profili di responsabilità per inadempimento.
art. 1223 c.c.
invocato per la determinazione del danno risarcibile e del nesso con l'inadempimento.
art. 1241 c.c.
richiamato in tema di compensazione tra crediti e controcrediti.
art. 1243 c.c.
invocato per la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova, in particolare quanto ai danni dedotti dalla ricorrente.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Se il corrispettivo è stato pattuito a corpo, il giudice non può sostituire d'ufficio tale criterio con un conteggio a misura solo perché la prestazione sia stata eseguita parzialmente o in modo incompleto.
- In caso di parziale inadempimento di una prestazione remunerata a corpo, il compenso va determinato mantenendo fermo il prezzo complessivo concordato e detraendo il valore delle parti non eseguite, non ricalcolando il prezzo sulla base delle quantità effettivamente fornite.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può introdurre una modifica sostanziale del regolamento contrattuale; il c.t.u. può aiutare nella quantificazione, ma non può alterare il criterio di determinazione del corrispettivo fissato dalle parti.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che richiede una nuova valutazione dei fatti o delle prove è inammissibile, soprattutto in presenza di doppia conforme di merito basata sui medesimi accertamenti fattuali.
- Chi deduce il diritto al risarcimento del danno o la compensazione con propri controcrediti deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa, inclusi danno, nesso causale e quantificazione.
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