Cassazione Civile, Ordinanza n. 08040/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto in via sommaria la liquidazione del compenso per prestazioni difensive rese in favore di un ente confederale nell'ambito di una controversia di lavoro, deducendo un credito di euro 52.000 oltre IVA. L'ente si era costituito sostenendo che il professionista fosse già stato pagato mediante versamenti trimestrali di euro 10.000, richiamando un rapporto continuativo fondato su un accordo-quadro, e proponendo anche domanda riconvenzionale per responsabilità professionale. Il Tribunale di Roma, ritenuta la domanda non soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, aveva deciso con ordinanza in composizione monocratica nel rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c., condannando l'ente al pagamento di euro 10.021 oltre accessori. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, assumendo che la causa dovesse essere decisa dal collegio e che la scelta del rito avesse inciso sul diritto di difesa e sul regime di impugnazione; 2) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. per aver il giudice ritenuto non provati i pagamenti effettuati nel corso del rapporto pluriennale, che secondo il ricorrente avrebbero dovuto essere imputati anche al credito controverso; 3) omesso esame dell'accordo-quadro tra le parti e violazione dell'art. 13 l. n. 247/2012; 4) omesso esame dell'eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato innanzitutto che la procura al difensore ricorrente era stata rilasciata per il giudizio di merito e non specificamente per il giudizio di cassazione, quindi era inidonea ai sensi dell'art. 365 c.p.c. in quanto non successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre osservato che il tribunale aveva deciso con ordinanza monocratica nel rito sommario ordinario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., e non nel rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sicché, secondo il principio di apparenza, l'impugnazione corretta era l'appello e non il ricorso per cassazione. Per tale ragione, anche le censure dirette a contestare la scelta del rito e la composizione del giudice avrebbero dovuto essere proposte con appello. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiama il rito sommario ordinario di cognizione, nel quale il Tribunale ha deciso la domanda con ordinanza monocratica
per le controversie sulla liquidazione degli onorari prevede il rito speciale con decisione collegiale; se il giudice non vi ricorre e decide nel rito ordinario, il mezzo di impugnazione segue la forma adottata
la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere specifica e conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato; la procura del grado di merito non è sufficiente
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono le norme invocate come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
invocato per contestare l'imputazione dei pagamenti effettuati nel corso del rapporto
invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in tema di pagamenti
art. 13 della legge n. 247 del 2012
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla disciplina del compenso professionale
la Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, pur richiesta dal controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La procura rilasciata per il giudizio di merito non abilita a proporre ricorso per cassazione, poiché la procura per il giudizio di legittimità deve essere specifica e conferita successivamente alla decisione impugnata.
- Per individuare il mezzo di impugnazione contro il provvedimento che liquida i compensi dell'avvocato, rileva la forma concretamente adottata dal giudice in base al rito ritenuto applicabile: se la controversia è stata decisa con ordinanza nel rito sommario ordinario, l'impugnazione è l'appello e non il ricorso per cassazione.
- Il principio di apparenza impone alla parte di impugnare secondo il rito risultante dal provvedimento pronunciato dal giudice, anche se si contesta proprio l'erronea scelta del rito.
- Le censure attinenti alla composizione del giudice e alla scelta del rito non consentono il ricorso immediato per cassazione quando il provvedimento, per la forma adottata, è soggetto ad appello.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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