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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08037/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva agito personalmente davanti al giudice di pace chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati dal ritardo nel rilascio del certificato per il parcheggio dei disabili. Dopo il rigetto della domanda, aveva proposto personalmente revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La domanda di revocazione era stata respinta dal giudice di pace di Bra per difetto di difesa tecnica e perché la decisione originaria era appellabile, quindi non revocabile. Il Tribunale di Asti aveva poi rigettato l’appello. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: (1) violazione di legge per l’inammissibilità della revocazione; (2) violazione dell’art. 317 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la proposizione personale della revocazione; (3) violazione degli artt. 311 e 317 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio senza procura speciale; (4) violazione di legge per mancata sospensione del processo a seguito di domanda riconvenzionale, così da consentire la nomina di un avvocato; (5) violazione di legge in tema di preclusioni processuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità: non risultava formulata una censura effettivamente riferita a una specifica violazione di norme di diritto, a fronte del principio per cui la revocazione ex art. 395 c.p.c. è esclusa per le sentenze appellabili e della regola dell’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità anche per violazione di norme sul procedimento. L’inammissibilità del primo motivo ha trascinato quella degli altri, che presupponevano l’ammissibilità della revocazione. Inoltre, i motivi secondo, quarto e quinto erano comunque inammissibili perché diretti contro la sentenza di primo grado e non contro quella del Tribunale, non potendosi proporre in cassazione censure rivolte direttamente contro la decisione del giudice di pace. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    La revocazione non è proponibile contro sentenze appellabili; il motivo di revocazione era quindi mal veicolato rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 339, co. 3 c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili anche per violazione di norme sul procedimento.

  • art. 317 c.p.c.

    Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la proposizione personale della domanda di revocazione; la Corte, tuttavia, ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e per le ulteriori ragioni processuali indicate.

  • art. 311 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 317 c.p.c. per contestare la prosecuzione del giudizio senza procura speciale.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, co. 17 l. 228/2012

    Norma richiamata per la previsione dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. non è esperibile contro sentenze appellabili; quando la decisione è impugnabile con appello, le censure devono essere veicolate con il mezzo di gravame corretto.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve individuare chiaramente la norma violata e il rapporto tra la censura e la decisione impugnata; un motivo generico o non correttamente strutturato è inammissibile.
  • In cassazione non possono essere proposte censure dirette immediatamente contro la sentenza di primo grado: l’oggetto del ricorso deve essere la decisione resa in grado di appello.
  • L’inammissibilità del motivo che fonda logicamente gli altri può determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso quando i motivi successivi presuppongono l’ammissibilità della questione principale.
  • L’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità comprende anche i motivi relativi alla violazione di norme sul procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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