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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32866/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per euro 869.012,61, relativa all’anno d’imposta 2006, emessa per Ires, Iva e sanzioni in relazione a un avviso di accertamento divenuto definitivo nei confronti di una società poi cancellata ed estinta. Secondo l’Amministrazione, il ricorrente era titolare del 100% delle quote della società e, per questo, doveva rispondere dei debiti residui dell’ente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) difetto di motivazione della cartella, perché sarebbero stati indicati solo ruolo straordinario, ufficio impositore, codici tributo, sanzioni e interessi; 2) violazione delle norme sul regime delle società e sulla riscossione, sostenendosi che mancassero i presupposti per addossare al socio i debiti sociali; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata liquidazione della società e il fatto che il ricorrente non fosse mai stato liquidatore; 4) illegittimità della cartella per invalidità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto, assumendosi che non fosse stato prodotto l’avviso di ricevimento e che la CTR avesse valorizzato una semplice visura del sito Poste Italiane.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la cartella era sufficientemente motivata secondo la giurisprudenza di legittimità, essendo sufficiente l’indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo e delle circostanze univoche idonee a individuare l’atto presupposto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il ricorrente era socio unico al 100% di una società cancellata ed estinta e che, per effetto dell’estinzione, l’obbligazione sociale si trasferisce ai soci secondo il consolidato orientamento successorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a una rivalutazione del merito a fronte di un accertamento in fatto della CTR secondo cui il ricorrente era stato raggiunto dalla cartella in quanto socio unico e liquidatore. Il quarto motivo è stato respinto perché la CTR aveva accertato in fatto la rituale notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, accertamento non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non ricorrenti nel caso di specie. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per sostenere il difetto di motivazione della cartella; la Corte lo reputa non decisivo perché la motivazione della cartella è sufficiente se consente l’individuazione dell’atto presupposto.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile indicare estremi e data di notifica dell’accertamento presupposto, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano di individuarlo.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte ribadisce che la cartella è motivata in modo sufficiente se permette il controllo della pretesa.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Invocato per il difetto di motivazione; la Corte ne esclude la violazione alla luce della sufficienza motivazionale della cartella.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in relazione alla cartella e alla riscossione; non emerge una sua violazione, poiché la cartella è stata ritenuta legittima.

  • artt. 2462, 2464, 2470, 2495 c.c.

    Richiamati per negare la responsabilità del socio; la Corte richiama invece il principio per cui, dopo la cancellazione della società, i debiti residui si trasferiscono ai soci nei limiti e secondo la responsabilità propria del tipo societario.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte non ne ravvisa violazione, poiché il quadro fattuale accertato in merito alla qualità di socio unico e alla notifica dell’atto presupposto è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte respinge i motivi che vi si fondavano perché le norme invocate non risultano violate.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; non sono ammissibili censure che mirino a una diversa lettura del merito o alla mera insufficienza motivazionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al diritto di difesa; la Corte ritiene comunque soddisfatto il diritto di difesa dal contenuto della cartella e dalla conoscibilità dell’atto presupposto.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la notifica dell’avviso di accertamento; la Corte aderisce all’accertamento del giudice di merito sulla ritualità della notifica.

  • artt. 8 e 14 L. n. 890 del 1982

    Invocati in tema di notificazione postale; la Corte reputa infondata la censura perché la CTR ha accertato la regolarità della notifica.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato sulla notificazione; non emerge una violazione autonoma, poiché la questione è stata risolta in fatto dal giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare il valore probatorio della visura e degli atti di notifica; la Corte non accoglie la censura, ritenendo decisivo l’accertamento di merito sulla ritualità della notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della validità della cartella di pagamento non è necessaria una motivazione analitica né l’indicazione puntuale degli estremi della notifica dell’atto presupposto; è sufficiente che siano indicati elementi sinteticamente idonei a consentirne l’individuazione e a permettere al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, le obbligazioni sociali residue non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio; la responsabilità del socio va quindi valutata in relazione al tipo societario e alla posizione concretamente assunta.
  • Le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale attualmente configurato dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è confinato al rispetto del minimo costituzionale: è denunciabile solo una motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, non la semplice insufficienza o non condivisione della ricostruzione fattuale.
  • Quando il giudice di merito accerta la rituale notificazione dell’atto presupposto e la definitività dell’accertamento, tale apprezzamento di fatto non è liberamente rivalutabile in cassazione attraverso la sola prospettazione di una diversa lettura degli atti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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