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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24673/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza ritenendo che la vendita di un bene ricevuto per successione non avesse avuto ad oggetto un immobile esistente, ma un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, con conseguente imponibilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r. La C.T.R. aveva confermato gli atti, aderendo alla ricostruzione erariale e rideterminando la plusvalenza tenendo conto di Invim e imposte di successione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: errata applicazione dell'art. 67 t.u.i.r. per avere il giudice di merito valorizzato la natura edificatoria del bene anziché il suo stato oggettivo al momento della cessione; violazione degli artt. 1346 e 1362 c.c. per aver desunto la volontà contrattuale al di fuori del testo negoziale; omesso esame del fatto che nei contratti non era menzionato alcun permesso di costruire; violazione delle norme sulle presunzioni e dell'onere della prova per avere ritenuto gravi, precise e concordanti le presunzioni dell'Ufficio e per avere posto a loro carico la prova di non aver modificato volumetrie e sagoma; errata esclusione dell'irrilevanza del fatto che il bene provenisse da successione; infine, erronea applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta invocando lo ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del 2015. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione per cessata materia del contendere, avendo accolto l'istanza di autotutela delle contribuenti e annullato gli avvisi, e le ricorrenti hanno chiesto la revoca del precedente decreto presidenziale che aveva erroneamente dichiarato l'estinzione per altra ragione.

La decisione

La Corte ha revocato il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il processo per adesione a una definizione agevolata mai perfezionata e, preso atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento da parte dell'Ufficio, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione centrale si è consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r.

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti come norma che, per la tassazione delle plusvalenze, impone di guardare allo stato oggettivo del bene al momento della cessione e, secondo la tesi delle contribuenti, escluderebbe il caso di immobile pervenuto per successione.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per sostenere che la volontà contrattuale non poteva essere ricostruita prescindendo dal contenuto del contratto e dall'oggetto determinato o determinabile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato a supporto del criterio di interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti, da desumere dal testo negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio, in particolare con riferimento alla prova delle modifiche volumetriche e della sagoma del fabbricato.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per censurare la valutazione di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell'accertamento fiscale.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Citat o con riferimento all'accertamento fondato su elementi presuntivi da parte dell'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare che il giudice di merito avrebbe posto a carico delle contribuenti fatti non provati o avrebbe deciso su elementi non ritualmente acquisiti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norme sul ricorso per cassazione richiamate quale parametro dei motivi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma del processo tributario che consente il ricorso per cassazione e delimita il sindacato della Corte.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    Assunta come base per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'Ufficio annulla in autotutela gli avvisi impugnati.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per la procedura di fissazione dell'udienza dopo il decreto presidenziale di estinzione e per la revoca del decreto erroneamente emesso.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato nel decreto poi revocato come erroneo presupposto della dichiarazione di estinzione per definizione agevolata.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    Invocato per la riduzione della sanzione irrogata, in ragione della disciplina sopravvenuta.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia sanzionatoria.

  • art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015

    Indicato come fonte dello ius superveniens invocato dalle contribuenti per la riduzione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Se l'ente impositore annulla in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati, viene meno la materia del contendere e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione dell'interesse al ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità, un decreto presidenziale di estinzione fondato su una ragione fattuale o giuridica errata può essere revocato quando risulti che la causa estintiva effettiva è diversa da quella indicata nel decreto.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la compensazione delle spese quando la questione centrale oggetto della controversia abbia trovato un assetto giurisprudenziale consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso.
  • In materia di plusvalenze da cessione immobiliare, la corretta qualificazione del bene ceduto e la ricostruzione della fattispecie impositiva possono costituire il centro del contenzioso, ma restano assorbite se l'atto impositivo viene ritirato in autotutela.
  • Le doglianze relative a violazione di legge, presunzioni e riparto dell'onere della prova diventano prive di interesse quando l'atto impugnato sia stato integralmente annullato dall'amministrazione prima della decisione di merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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