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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 712 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, con cui erano state recuperate maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. Contestavano principalmente la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che il raddoppio dei termini non fosse applicabile perché la notizia di reato era stata trasmessa tardivamente, dopo la prescrizione dei reati e, in alcuni casi, dopo la notifica degli avvisi. Nel merito, negavano l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla ditta S., ritenuta una cartiera, e lamentavano la violazione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c. e delle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.

La decisione

La Commissione ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva convalidato gli accertamenti. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini, poiché erano obiettivamente ravvisabili i presupposti per la denuncia del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e risultava applicabile il regime transitorio del D.Lgs. n. 128/2015, essendo gli avvisi stati notificati il 21 novembre 2014. Ha inoltre ritenuto sufficienti gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti raccolti dall'Ufficio, tra cui l'assenza di struttura, beni strumentali e dipendenti della ditta S., a fronte di elevati volumi d'affari, nonché ulteriori elementi non contestati dai contribuenti. Il giudice ha disposto l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate di Varese, non partecipante al primo grado, compensando le relative spese. CG S.r.l. e i soci sono stati condannati in solido a pagare all'Agenzia delle Entrate di Milano le spese del grado d'appello, liquidate in 2.000 euro, oltre ai 4.000 euro già liquidati per il primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    Prevede il raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l'accertamento quando la violazione fiscale comporta l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

    Per gli anni interessati e secondo il regime transitorio applicabile, il raddoppio opera quando sussistono obiettivamente i presupposti dell'obbligo di denuncia, senza che sia decisivo il momento effettivo di trasmissione della notizia di reato.

  • Art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    Prevede, per l'IVA, il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reati tributari.

    La norma è stata applicata congiuntamente all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per ritenere tempestivi gli accertamenti anche ai fini IVA.

  • Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

    La presenza di elementi oggettivi idonei a far ritenere configurabile tale reato giustifica, nel regime applicabile, il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo del pubblico ufficiale di denunciare i reati perseguibili d'ufficio di cui abbia notizia nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

    Il giudice tributario deve verificare retrospettivamente se esistessero concretamente i presupposti dell'obbligo di denuncia, escludendo sospetti generici o l'uso strumentale del raddoppio.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartizione dell'onere della prova.

    L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, dell'inesistenza delle operazioni; se tali elementi sono gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni.

  • Art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Consente di desumere l'inesistenza di passività anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    Non è necessaria una prova diretta o documentale assoluta: una pluralità coerente di indizi può fondare la rettifica dell'imponibile.

  • Art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    Consente la rettifica IVA anche sulla base di elementi presuntivi qualificati.

    La detrazione IVA può essere negata quando l'Ufficio dimostri con presunzioni gravi, precise e concordanti che le fatture riguardano operazioni inesistenti.

  • Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015

    Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi e degli altri atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto, purché gli atti siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

    La clausola di salvaguardia mantiene applicabile il precedente regime del raddoppio ai provvedimenti notificati prima del 2 settembre 2015 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.

  • Legge n. 208/2015, commi 130-132

    Ha modificato la disciplina dei termini di accertamento e previsto un regime transitorio per le annualità precedenti.

    La disciplina successiva ha eliminato in via generale il raddoppio automatico, ma non ha abrogato il precedente regime transitorio del D.Lgs. n. 128/2015, secondo l'interpretazione della Cassazione richiamata dalla sentenza.

  • Art. 52 D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

    La richiesta cautelare era stata proposta dai contribuenti, ma il rigetto dell'appello ha reso comunque confermata l'efficacia della decisione di primo grado.

Massime di principio

  • Per gli anni d'imposta anteriori alle modifiche del 2015-2016, occorre verificare quale regime transitorio sia applicabile: gli atti notificati prima del 2 settembre 2015 e comunque entro il 31 dicembre 2015 possono beneficiare della clausola di salvaguardia del D.Lgs. n. 128/2015.
  • Il raddoppio dei termini non può fondarsi su un sospetto generico: il giudice deve verificare, con una valutazione riferita al momento dell'accertamento, se esistessero elementi obiettivi tali da imporre la denuncia penale.
  • Nel regime transitorio esaminato, la tempestività della denuncia o il fatto che essa sia stata presentata dopo la notifica dell'avviso non sono necessariamente decisivi, se l'obbligo di denuncia era obiettivamente sussistente e l'atto rientrava nella clausola di salvaguardia.
  • Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Non è indispensabile una prova diretta dell'inesistenza.
  • La mancanza di personale, beni strumentali e struttura organizzativa del fornitore, soprattutto a fronte di elevati volumi d'affari, costituisce un importante indizio di inesistenza delle operazioni e può trasferire sul contribuente l'onere di fornire una prova concreta dell'effettività delle prestazioni.
  • Il semplice possesso delle fatture e il loro pagamento non dimostrano da soli che le operazioni siano realmente avvenute: è opportuno conservare documentazione ulteriore, come contratti, ordini, rapporti di intervento, documenti di trasporto, corrispondenza e prove della concreta esecuzione.
  • Quando più posizioni fiscali dipendono dalla medesima società di persone, può essere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci; tuttavia, ciascuna parte deve rispettare i termini processuali per la riassunzione stabiliti dal giudice.
  • L'ufficio che non ha partecipato al primo grado può essere estromesso dal giudizio d'appello e le spese nei suoi confronti possono essere compensate, mentre le spese possono essere poste a carico solidale dei contribuenti nei confronti dell'ufficio effettivamente parte del processo.

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