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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 27 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato avvisi di pagamento per il recupero dell'accisa sul gasolio rifornito a diverse navi da crociera, oltre a interessi, indennità di mora, spese di notifica e sanzioni. Contestavano: la carenza di motivazione di alcuni avvisi per l'assenza di una pagina del PVC; la decadenza dell'Amministrazione dal termine triennale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 374/1990; l'erronea attribuzione alle società dell'onere di provare il rispetto delle condizioni per l'esenzione dall'accisa; l'assenza di dolo o colpa grave; e il mancato riconoscimento della definizione agevolata delle sanzioni. L'Agenzia sosteneva che le navi non avevano lasciato il porto entro otto ore dal rifornimento e che le società, quali esportatrici, titolari del deposito e soggetti obbligati in solido, rispondevano dell'imposta e delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente gli appelli e confermato la sentenza di primo grado, gli avvisi di pagamento e le sanzioni. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, poiché le società avevano comunque potuto conoscere e contestare efficacemente la pretesa. Ha applicato il termine quinquennale speciale previsto per le accise dall'art. 15 del D.Lgs. 504/1995, escludendo la decadenza triennale invocata. Ha stabilito che il mancato rispetto del termine di otto ore previsto dall'art. 254 TULD impediva l'esenzione, indipendentemente dall'eventuale successivo approdo estero. Le società, in quanto soggetti obbligati al pagamento e garanti, non potevano sottrarsi alla responsabilità adducendo di non avere la disponibilità dei giornali di bordo; avrebbero dovuto adottare controlli e garanzie contrattuali. È stata inoltre ritenuta configurabile la colpa per grave negligenza e non è stata riconosciuta la definizione agevolata per sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento dell'imposta. Le ricorrenti sono state condannate in solido a pagare all'Agenzia le spese del grado, liquidate in 7.355,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 254 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)

    Le unità italiane e straniere da diporto devono essere in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione a un porto estero e la partenza deve avvenire entro le otto ore successive all'imbarco, con annotazione sul giornale delle partenze e degli arrivi.

    L'esenzione dall'accisa costituisce un'eccezione alla regola dell'imponibilità e richiede il rispetto effettivo e cumulativo delle condizioni previste. Il mancato rispetto del termine di otto ore è sufficiente a far venir meno il beneficio.

  • Art. 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e contestarla efficacemente, anche mediante motivazione per relationem a documenti precedenti, purché concretamente conoscibili.

  • Art. 11 D.Lgs. 26 ottobre 1990, n. 374

    La revisione è eseguita d'ufficio ... entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile al recupero di accise oggetto della controversia, trattandosi di materia regolata dalla disciplina speciale del Testo Unico delle Accise.

  • Art. 15 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    L'avviso di pagamento ... è notificato ... nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento ... o dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato.

    Per le accise il termine per notificare l'avviso di pagamento è quinquennale, decorrente dall'omesso versamento o dall'irregolare fruizione dell'agevolazione; può arrivare a dieci anni quando sussiste obbligo di denuncia penale.

  • Art. 2, comma 4, D.P.R. 504/1995

    È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta.

    Il fornitore, il titolare del deposito e gli altri soggetti individuati dalla norma possono essere responsabili in solido dell'accisa, anche quando l'irregolarità dipende dal mancato rispetto delle condizioni dell'agevolazione da parte della nave.

  • Art. 5 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La responsabilità sanzionatoria richiede dolo o colpa. Nel caso concreto la colpa è stata ravvisata nella grave negligenza delle società, che non avevano verificato il rispetto del termine di otto ore né acquisito garanzie per il rischio di inadempimento.

  • Art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La sanzione si applica in via generale a ogni ipotesi di mancato pagamento, totale o parziale, del tributo entro il termine previsto.

  • Art. 17 D.Lgs. 472/1997

    È ammessa definizione agevolata ... con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata ... Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono beneficiare della definizione agevolata.

    La definizione agevolata è esclusa per le sanzioni collegate all'omesso o ritardato pagamento dell'imposta, indipendentemente dalla modalità procedurale con cui la sanzione viene irrogata.

  • Art. 199 Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    La presentazione ... di una dichiarazione ... impegna il dichiarante ... per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, l'autenticità dei documenti presentati e l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al regime considerato.

    Il dichiarante o il suo rappresentante è responsabile della correttezza della dichiarazione doganale e del rispetto delle condizioni del regime di esportazione, incluse quelle necessarie per l'agevolazione fiscale.

  • Art. 16 D.Lgs. 472/1997

    Disciplina il procedimento ordinario di contestazione e irrogazione delle sanzioni, senza rendere automaticamente applicabile la definizione agevolata alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali e le esenzioni, in quanto deroghe alla regola generale dell'imposizione, devono essere provate dal soggetto che intende beneficiarne e richiedono il rispetto rigoroso di tutte le condizioni sostanziali e formali.
  • Quando una norma richiede il rispetto di più condizioni cumulative, la violazione anche di una sola di esse può comportare la perdita integrale dell'agevolazione, senza necessità di verificare le altre condizioni.
  • In materia di accise, deve essere privilegiata la disciplina speciale del Testo Unico delle Accise rispetto ai termini generali previsti per altri procedimenti doganali o tributari.
  • Il soggetto che presenta una dichiarazione doganale o opera come esportatore, titolare del deposito o garante può essere chiamato a rispondere dell'imposta anche se l'irregolarità materiale è stata commessa dal destinatario o dal comandante del mezzo.
  • La mancata disponibilità diretta dei documenti necessari a dimostrare il rispetto dell'agevolazione non esclude automaticamente la responsabilità del soggetto obbligato; è opportuno predisporre procedure di verifica, acquisizione documentale e garanzie contrattuali.
  • L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è normalmente rispettato se il contribuente dispone di informazioni sufficienti per comprendere la pretesa e difendersi, anche quando l'atto richiama documenti allegati o precedenti.
  • La definizione agevolata delle sanzioni è generalmente esclusa per le violazioni consistenti nell'omesso o ritardato pagamento del tributo, anche se la sanzione è contestata con un atto autonomo.

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