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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Savona

ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Notifica a persona fisica residente all'estero con consegna a mani di figlio minorenne - inesistenza dell'adempimento - nullità dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con il quale erano stati contestati redditi d'impresa, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali, sanzioni e interessi. Ha eccepito principalmente l'inesistenza o nullità della notifica dell'avviso e del questionario prodromico, poiché le raccomandate spedite presso la sua residenza estera erano state consegnate al figlio minorenne di nove anni. Ha inoltre contestato la successiva notifica mediante deposito e pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune italiano di precedente residenza, nonché la regolarità della sottoscrizione dell'atto.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso, ritenendo giuridicamente inesistente e comunque insanabilmente nulla la notifica del questionario e dell'avviso di accertamento, perché il plico era stato consegnato al figlio minore, non abilitato a ricevere atti intestati alla madre. È stata ritenuta errata anche la procedura di deposito e pubblicazione presso il Comune italiano, poiché l'Amministrazione conosceva la residenza estera della contribuente tramite l'iscrizione all'AIRE. Il Collegio ha escluso che la costituzione in giudizio della contribuente potesse sanare il vizio, qualificato come insanabile, e ha annullato l'atto impugnato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 41 e 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973

    Richiamati dall'Amministrazione come base normativa per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, in considerazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

  • Articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la determinazione dell'IVA dovuta sulle operazioni imponibili accertate.

  • Articolo 156 del codice di procedura civile

    Il vizio della notifica può essere sanato per raggiungimento dello scopo.

    L'Agenzia ha sostenuto che la conoscenza dell'atto e la proposizione del ricorso avessero sanato la notifica. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto che il vizio fosse di inesistenza o nullità insanabile e quindi non sanabile mediante la costituzione in giudizio.

  • Articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973

    La disciplina della notificazione degli atti tributari deve essere applicata tenendo conto della residenza estera effettiva e conoscibile dell'iscritto all'AIRE; non è legittimo procedere automaticamente mediante deposito presso la casa comunale italiana.

  • Articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è stata considerata alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata dalla giurisprudenza, nella parte in cui non adeguava le modalità di notifica alla residenza estera del contribuente iscritta all'AIRE.

  • Articolo 44 del codice di procedura civile

    Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche a cittadini italiani residenti all'estero, per garantire che l'atto sia indirizzato alla residenza estera conosciuta dall'Amministrazione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che consentivano modalità di notifica non compatibili con la conoscenza della residenza estera del contribuente iscritto all'AIRE.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 11759 del 20 maggio 2009

    È nulla la notificazione di un avviso effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale quando l'Amministrazione conosce, tramite l'AIRE, il trasferimento della residenza all'estero.

    La notifica presso il Comune italiano non è valida quando l'Amministrazione dispone di informazioni ufficiali sulla residenza estera del contribuente.

Massime di principio

  • Quando un contribuente risiede all'estero e tale residenza è conoscibile dall'Amministrazione, gli atti tributari devono essere notificati secondo modalità idonee a raggiungere effettivamente il destinatario presso l'indirizzo estero conosciuto.
  • La consegna di una raccomandata contenente un atto tributario a un figlio minorenne, soprattutto se molto giovane, non equivale alla valida consegna al destinatario e può determinare l'inesistenza o la nullità insanabile della notifica.
  • Il deposito dell'atto presso la casa comunale italiana o la pubblicazione all'albo pretorio non è sufficiente se l'Amministrazione conosce la residenza estera del contribuente, anche tramite l'iscrizione all'AIRE.
  • La proposizione del ricorso può sanare alcune nullità formali della notifica quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ma non necessariamente sana una notifica inesistente o radicalmente viziata.
  • È onere dell'Amministrazione documentare la regolarità della notifica, compresa l'esibizione delle ricevute di ritorno e degli elementi che dimostrino chi abbia ricevuto il plico.
  • La nullità della notifica di un atto prodromico, come un questionario, può incidere sulla validità dell'accertamento successivo quando il procedimento tributario presuppone la regolare notificazione dell'atto preliminare.

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