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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 324 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - reddito da fabbricati - appartamento non locato - aumento di 1/3 della rendita - si applica - prova contraria - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aumento di un terzo della rendita catastale ai fini IRPEF, sostenendo che l'appartamento non era locato e, presumibilmente, non doveva essere assoggettato a tale maggiorazione. La questione riguardava l'eventuale prova dell'inabitabilità dell'immobile o della sua destinazione ad abitazione principale della famiglia.

La decisione

La maggiorazione di un terzo della rendita catastale per l'appartamento non concesso in locazione è stata ritenuta applicabile automaticamente. L'esclusione della maggiorazione richiede che il contribuente fornisca un'adeguata e ampia prova documentale dell'inabitabilità dell'immobile, ad esempio mediante la dimostrazione del mancato allacciamento alle utenze, oppure della sua destinazione ad abitazione principale della famiglia. In assenza di tale prova, prevale l'applicazione dell'aumento.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF del reddito da fabbricati

    Aumento di un terzo della rendita attribuita agli immobili non locati

    La maggiorazione opera automaticamente per l'immobile non concesso in locazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione della maggiorazione sul reddito di un immobile non locato, il contribuente deve dimostrare con documentazione concreta che l'immobile è inabitabile oppure è destinato ad abitazione principale della famiglia.
  • La semplice circostanza che l'immobile non sia locato non è sufficiente a evitare l'aumento della rendita.
  • La prova dell'inabitabilità deve essere oggettiva e adeguatamente documentata; possono rilevare, ad esempio, l'assenza di utenze, certificazioni tecniche, provvedimenti amministrativi o altra documentazione idonea.
  • In caso di contestazione fiscale, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che chiede di non applicare la maggiorazione.

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