Sentenza del 15/02/2019 n. 324 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - reddito da fabbricati - appartamento non locato - aumento di 1/3 della rendita - si applica - prova contraria - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aumento di un terzo della rendita catastale ai fini IRPEF, sostenendo che l'appartamento non era locato e, presumibilmente, non doveva essere assoggettato a tale maggiorazione. La questione riguardava l'eventuale prova dell'inabitabilità dell'immobile o della sua destinazione ad abitazione principale della famiglia.
La decisione
La maggiorazione di un terzo della rendita catastale per l'appartamento non concesso in locazione è stata ritenuta applicabile automaticamente. L'esclusione della maggiorazione richiede che il contribuente fornisca un'adeguata e ampia prova documentale dell'inabitabilità dell'immobile, ad esempio mediante la dimostrazione del mancato allacciamento alle utenze, oppure della sua destinazione ad abitazione principale della famiglia. In assenza di tale prova, prevale l'applicazione dell'aumento.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF del reddito da fabbricati
Aumento di un terzo della rendita attribuita agli immobili non locati
La maggiorazione opera automaticamente per l'immobile non concesso in locazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione della maggiorazione sul reddito di un immobile non locato, il contribuente deve dimostrare con documentazione concreta che l'immobile è inabitabile oppure è destinato ad abitazione principale della famiglia.
- La semplice circostanza che l'immobile non sia locato non è sufficiente a evitare l'aumento della rendita.
- La prova dell'inabitabilità deve essere oggettiva e adeguatamente documentata; possono rilevare, ad esempio, l'assenza di utenze, certificazioni tecniche, provvedimenti amministrativi o altra documentazione idonea.
- In caso di contestazione fiscale, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che chiede di non applicare la maggiorazione.
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