Sentenza del 15/02/2019 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure - Mancato perfezionamento della procedura - Raddoppio dei termini di accertamento ante 2009 - Legittimità - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il mancato perfezionamento della procedura di Collaborazione Volontaria (voluntary disclosure) e la conseguente applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento per periodi anteriori al 1° luglio 2009. Il tema centrale era stabilire se la disciplina sul raddoppio dei termini potesse applicarsi retroattivamente, qualificandola come norma processuale, anche quando la procedura di collaborazione volontaria non si fosse perfezionata.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima nella parte in cui applicava retroattivamente il raddoppio dei termini a periodi anteriori al 1° luglio 2009. È stato affermato che tale disciplina non ha natura meramente processuale, poiché introduce nuove presunzioni e incide sostanzialmente sulla posizione del contribuente; pertanto, non può operare retroattivamente in caso di mancato perfezionamento della voluntary disclosure.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento, vigente dal 1° luglio 2009
La norma sul raddoppio dei termini di accertamento, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva.
La disciplina si applica, in linea generale, agli accertamenti relativi alle annualità successive alla sua entrata in vigore e non può essere estesa retroattivamente qualificandola come norma processuale.
Disciplina della Collaborazione Volontaria (voluntary disclosure)
In caso di mancato perfezionamento della procedura di Collaborazione Volontaria
Il mancato perfezionamento della procedura non consente di applicare retroattivamente al contribuente il raddoppio dei termini di accertamento previsto da una disciplina successiva.
Massime di principio
- Una norma che incide sulla posizione sostanziale del contribuente o introduce nuove presunzioni non può essere applicata retroattivamente semplicemente qualificandola come norma processuale.
- In caso di mancato perfezionamento di una procedura di regolarizzazione o sanatoria, occorre applicare la disciplina vigente per il periodo d'imposta e per il momento rilevante, senza estendere retroattivamente norme successive più gravose.
- Il raddoppio dei termini di accertamento deve essere verificato alla luce della data di entrata in vigore della norma e dell'annualità oggetto di controllo.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare retroattivamente l'estensione dei termini su nuove presunzioni introdotte dopo i fatti fiscalmente rilevanti.
- La decisione non implica necessariamente che il contribuente sia esonerato da ogni accertamento, ma che l'accertamento deve rispettare i termini ordinari applicabili e non può beneficiare del raddoppio retroattivo.
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