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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 344 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Processo tributario - Contribuente deceduto - Notifica agli eredi - Modalità - Individuazione - Fattispecie in tema di litisconsorzio necessario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda le modalità di individuazione e notificazione agli eredi di un contribuente deceduto, in una fattispecie caratterizzata da litisconsorzio necessario. L'art. 65, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone agli eredi di comunicare all'ufficio delle imposte le proprie generalità e il domicilio fiscale. Tuttavia, se tale comunicazione non è stata effettuata da almeno trenta giorni, l'ufficio può notificare gli atti intestati al de cuius agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. La questione centrale è se tale modalità possa essere utilizzata anche dal contribuente per adempiere all'ordine giudiziale di chiamare in causa gli eredi del litisconsorte necessario.

La decisione

È stato riconosciuto che il contribuente può effettuare la chiamata in causa degli eredi del litisconsorte necessario utilizzando le medesime modalità di notificazione previste per l'ufficio dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, in assenza della comunicazione degli eredi prevista dalla legge, è valida la notificazione collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto. La decisione favorisce la prosecuzione del processo evitando che l'impossibilità di individuare singolarmente tutti gli eredi impedisca l'integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2

    Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

    La norma pone a carico degli eredi un obbligo di comunicazione, funzionale a consentire all'Amministrazione finanziaria di individuarli e notificare correttamente gli atti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4

    Qualora gli eredi non abbiano effettuato la comunicazione da almeno trenta giorni, l'ufficio può notificare gli atti intestati al de cuius agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del dante causa.

    La notificazione collettiva e impersonale è una modalità legale alternativa, applicabile quando gli eredi non abbiano comunicato tempestivamente i propri dati. La stessa modalità può essere utilizzata dal contribuente per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi.

Massime di principio

  • Quando una parte necessaria del processo tributario è deceduta, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti gli eredi.
  • Se gli eredi non hanno comunicato all'Amministrazione le proprie generalità e il domicilio fiscale, è possibile procedere alla notificazione collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dover necessariamente individuare singolarmente ogni erede.
  • La modalità di notificazione prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, normalmente riferita agli atti dell'Amministrazione finanziaria, può essere utilizzata anche dal contribuente per eseguire un ordine giudiziale di chiamata in causa.
  • La notificazione collettiva e impersonale non è una scelta automatica: presuppone che siano rispettate le condizioni di legge, in particolare la mancata comunicazione dei dati degli eredi per almeno trenta giorni.
  • In presenza di litisconsorzio necessario, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i soggetti indispensabili, ma le formalità di integrazione del contraddittorio possono essere adattate alle modalità speciali previste dalla normativa tributaria.

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