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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04652/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2006, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di PVC già consegnato al destinatario. L'atto contestava maggiori redditi da fabbricati e conseguente maggiore imposta. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza e violazione di legge per mancata allegazione all'avviso del PVC richiamato in motivazione, assumendo che ciò rendesse l'atto privo di motivazione e infondato; (2) nullità della sentenza, vizio di motivazione e violazione di varie norme per asserita illegittimità della delega di firma dell'atto, sostenendo che la delega non fosse conferibile o non risultasse provata; (3) nullità della sentenza, vizio di motivazione e violazione di norme sull'organizzazione dell'Agenzia e sull'art. 42 d.P.R. 600/1973, per illegittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto non legittimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per la commistione di censure eterogenee e comunque infondato, perché il PVC era già stato consegnato integralmente al contribuente e quindi non doveva essere nuovamente allegato all'avviso; l'obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente riguarda solo gli atti non già conosciuti dal destinatario. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per la stessa inestricabile sovrapposizione di profili di censura e, comunque, li ha reputati infondati: la CTR aveva motivato sulla delega di firma, l'Agenzia aveva prodotto l'ordine di servizio, e la delega di firma nell'ambito dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 può essere conferita a funzionari di area terza mediante atti organizzativi interni anche generali, senza necessità di motivazione o indicazione nominativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee sotto diversi numeri dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura e richiama il principio che l'allegazione del PVC non era necessaria perché già conosciuto dal contribuente.

  • art. 62 d.Lgs. n. 546 del 1992

    Censurato dal ricorrente nel primo motivo; non risulta violato dalla decisione della CTR secondo la Corte di cassazione.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'onere di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo si riferisce solo ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    nullità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento se non firmato dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato

    L'avviso deve essere sottoscritto dal capo ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva/area terza; la delega di firma è atto interno e può essere conferita anche mediante ordine di servizio, senza necessità di motivazione o indicazione nominativa, purché sia verificabile la qualifica del delegato.

  • d.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimazione del sottoscrittore; la Corte non accoglie la censura.

  • d.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2

    Invocato dal ricorrente in tema di riparto di competenze interne; non conduce all'invalidità dell'atto secondo la Corte.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la commistione di censure eterogenee quando la stessa questione viene prospettata insieme come violazione di legge, vizio di motivazione e nullità, senza una autonoma e chiara articolazione dei singoli profili.
  • In tema di avviso di accertamento motivato per relationem, l'obbligo di allegare l'atto richiamato sussiste solo per i documenti che il contribuente non conosca già integralmente e legalmente; se il PVC è stato già consegnato al destinatario, non deve essere nuovamente allegato all'avviso.
  • La legittimazione alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è integrata anche dalla firma di un funzionario delegato di carriera direttiva/area terza; la delega di firma ha natura interna e può essere conferita con ordini di servizio anche generali, senza necessità di una delega nominativa o motivata.
  • Per contestare efficacemente la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non basta allegare astrattamente il difetto di delega: occorre confrontarsi con la documentazione prodotta dall'Ufficio e con la qualifica del soggetto firmatario, poiché l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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