Cassazione Civile, Ordinanza n. 35362/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza, ha recuperato a tassazione per l'anno 2008 costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e indebitamente detratte ai fini Iva, perché relativi a fatture emesse da una società qualificata come cartiera e afferenti a operazioni di sponsorizzazione e pubblicità asseritamente oggettivamente inesistenti. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno rigettato le sue difese. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici, deducendo che l'Amministrazione non avrebbe fornito indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà delle operazioni e che la CTR avrebbe erroneamente svalutato la documentazione difensiva e l'assoluzione penale; 2) violazione delle norme tributarie e costituzionali sulla determinazione del reddito e dell'Iva, perché la CTR avrebbe negato la riduzione della base imponibile ai costi effettivamente sostenuti; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato la documentazione prodotta a dimostrazione della reale esecuzione delle prestazioni fatturate (sentenza penale assolutoria, contratto, fatture, assegni, fotografie).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha affermato che, pur essendo autonomo il giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice di merito non può limitarsi a negare in astratto qualsiasi valore alla sentenza penale assolutoria, ma deve valutarne il contenuto e confrontarlo con gli altri elementi probatori acquisiti nel processo tributario. Poiché la CTR non ha svolto tale verifica, limitandosi a escludere ogni rilevanza dell'assoluzione penale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni su operazioni fatturate ritenute inesistenti.
Richiamato in tema di presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.
Richiamato come base del ragionamento presuntivo e del successivo onere della prova contraria.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per la rettifica delle imposte sui redditi sulla base di elementi presuntivi relativi a passività inesistenti.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato tra le norme che disciplinano l'accertamento fiscale oggetto di censura.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per l'accertamento Iva fondato su presunzioni e false indicazioni.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva e alla tassazione dei costi effettivi.
Richiamato come reato tributario per il quale il ricorrente era stato assolto in sede penale.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni penali tributarie asseritamente violate.
art. 4 l. n. 516/1982
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei reati tributari antecedente.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'imposta sui redditi.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'imposta sui redditi.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'imposta sui redditi.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della deducibilità dei costi.
Richiamato per il procedimento camerale sul ricorso in cassazione.
La Corte richiama il principio per cui il giudicato penale non ha efficacia vincolante automatica nel processo tributario.
Richiamato per il potere del giudice tributario di valutare autonomamente il materiale probatorio e la sentenza penale.
Richiamato per evidenziare le limitazioni probatorie del processo tributario, in particolare il divieto di prova testimoniale.
Massime di principio
- Nelle contestazioni fiscali relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve offrire elementi anche indiziari dell'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione o del costo.
- La prova contraria del contribuente non può limitarsi alla regolarità formale delle scritture contabili, delle fatture o dei mezzi di pagamento, perché tali elementi sono facilmente simulabili e non bastano, di per sé, a dimostrare la realtà dell'operazione.
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiega efficacia vincolante automatica: il giudice tributario deve valutarne il contenuto e confrontarlo con le altre risultanze probatorie, senza recepirne acriticamente le conclusioni.
- In tema di accertamento basato su presunzioni semplici, il giudice di merito deve esaminare gli indizi singolarmente e nel loro complesso e motivare il percorso logico seguito; solo se ritiene gli indizi gravi, precisi e concordanti può passare alla prova contraria offerta dal contribuente.
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