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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00545/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento parziale emesso ai fini IRPEF per l'anno 2003, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione la plusvalenza asseritamente realizzata dal contribuente per la cessione onerosa di terreni siti nel Comune di Partinico, ricevuti per donazione dalla madre e successivamente divenuti edificabili. Il contribuente impugnava l'atto; la CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava parzialmente la decisione dichiarando dovuta l'imposta calcolata sulla base della plusvalenza determinata dal costo storico del terreno, con rinvio all'Ufficio per riquantificare tributo e sanzioni. In Cassazione il contribuente proponeva tre motivi: (1) violazione di norme processuali e tributarie e nullità della sentenza per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo anche l'erroneità della decisione sulla portata del giudicato e sul rilievo del costo storico; (2) violazione della disciplina sul ravvedimento/attenuazione sanzionatoria e sulla responsabilità per sanzioni, oltre che del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (3) ulteriore violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, sempre con dedotta nullità per ultrapetizione o extra-petizione. Prima della decisione il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle relative all'avviso impugnato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, effettuata con le forme e nei termini di legge, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, valorizzando le ragioni poste a base della rinuncia. Ha precisato che non deve essere applicato il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità, e non anche in caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, effettuata nei termini e nelle forme di cui all'art. 390 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite valutando le ragioni che hanno determinato la rinuncia.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di estinzione del processo per rinuncia, essendo norma eccezionale e di natura sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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