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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00444/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a maggiore IRAP per l’anno d’imposta 2008, con sanzioni e interessi, emesso all’esito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione. L’Amministrazione finanziaria contestava alla società una presunta frode carosello o comunque una condotta abusiva/elusiva: la società avrebbe costituito società "satelliti" o newco a cui venivano formalmente assegnate risorse umane, in parte provenienti dalla stessa contribuente, che però svolgevano di fatto attività per la società madre; tali società fatturavano prestazioni di servizi alla contribuente, con conseguente artificiosa moltiplicazione dei costi e vantaggi fiscali ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, per mancato contraddittorio preventivo. In appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non necessario quel contraddittorio e aveva accolto il gravame dell’Agenzia. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 e del divieto di abuso del diritto, sostenendo che l’avviso fosse illegittimo per omissione della preventiva richiesta di chiarimenti e del contraddittorio rafforzato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella sostanza, pur correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: la fattispecie non era qualificabile come abuso del diritto/elusione, ma come evasione fiscale, perché non risultava un uso distorto di strumenti negoziali finalizzato a conseguire un vantaggio fiscale, bensì una artificiosa moltiplicazione di costi mediante società fittizie che avevano solo fatturato prestazioni riferibili a soggetti diversi da quelli formalmente indicati. Di conseguenza l’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 non era applicabile. La Corte ha inoltre osservato che il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 risultava rispettato, poiché il pvc era del 4 luglio 2012 e l’avviso era stato notificato il 7 marzo 2013. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge quale vizio denunciabile in cassazione

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    il contraddittorio preventivo ivi previsto non era applicabile alla fattispecie, perché la condotta contestata integrava evasione e non elusione/abuso del diritto

  • art. 384, u.c., c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    la sua inosservanza determina nullità dell’avviso, ma nel caso concreto il termine risultava rispettato

  • sentenza Sez. U. n. 18184 del 29 luglio 2013

    ha affermato che l’avviso emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del pvc è nullo, salvo specifiche ragioni d’urgenza

  • ordinanza n. 22549 del 18/07/2022

    il vizio derivante dalla violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non è rilevabile d’ufficio e va dedotto dal contribuente

  • sentenza n. 27550 del 30/10/2018

    richiamata come precedente in cui la Corte ha riqualificato la fattispecie da elusiva a evasiva

Massime di principio

  • La clausola antielusiva e il contraddittorio rafforzato previsti dall’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 presuppongono un uso distorto di strumenti negoziali finalizzato a conseguire un indebito vantaggio fiscale; quando l’accertamento riguarda una condotta artificiosa volta a occultare ricavi o moltiplicare costi con operazioni fittizie, la fattispecie ricade nell’evasione e non nell’elusione.
  • In sede di legittimità è consentita la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto e la diversa qualificazione giuridica non alteri i fatti posti a base dell’accertamento né pregiudichi il diritto di difesa.
  • La violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra pvc e avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, comporta nullità dell’atto solo se il termine è effettivamente inosservato; inoltre la questione deve essere dedotta dal contribuente e non è rilevabile d’ufficio.
  • La riqualificazione della condotta da elusiva a evasiva non determina di per sé lesione del contraddittorio endoprocedimentale se i fatti contestati restano invariati e cambia soltanto la loro sussunzione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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