Cassazione Civile, Ordinanza n. 00444/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a maggiore IRAP per l’anno d’imposta 2008, con sanzioni e interessi, emesso all’esito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione. L’Amministrazione finanziaria contestava alla società una presunta frode carosello o comunque una condotta abusiva/elusiva: la società avrebbe costituito società "satelliti" o newco a cui venivano formalmente assegnate risorse umane, in parte provenienti dalla stessa contribuente, che però svolgevano di fatto attività per la società madre; tali società fatturavano prestazioni di servizi alla contribuente, con conseguente artificiosa moltiplicazione dei costi e vantaggi fiscali ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, per mancato contraddittorio preventivo. In appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non necessario quel contraddittorio e aveva accolto il gravame dell’Agenzia. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 e del divieto di abuso del diritto, sostenendo che l’avviso fosse illegittimo per omissione della preventiva richiesta di chiarimenti e del contraddittorio rafforzato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella sostanza, pur correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: la fattispecie non era qualificabile come abuso del diritto/elusione, ma come evasione fiscale, perché non risultava un uso distorto di strumenti negoziali finalizzato a conseguire un vantaggio fiscale, bensì una artificiosa moltiplicazione di costi mediante società fittizie che avevano solo fatturato prestazioni riferibili a soggetti diversi da quelli formalmente indicati. Di conseguenza l’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 non era applicabile. La Corte ha inoltre osservato che il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 risultava rispettato, poiché il pvc era del 4 luglio 2012 e l’avviso era stato notificato il 7 marzo 2013. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge quale vizio denunciabile in cassazione
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
il contraddittorio preventivo ivi previsto non era applicabile alla fattispecie, perché la condotta contestata integrava evasione e non elusione/abuso del diritto
art. 384, u.c., c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
la sua inosservanza determina nullità dell’avviso, ma nel caso concreto il termine risultava rispettato
sentenza Sez. U. n. 18184 del 29 luglio 2013
ha affermato che l’avviso emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del pvc è nullo, salvo specifiche ragioni d’urgenza
ordinanza n. 22549 del 18/07/2022
il vizio derivante dalla violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non è rilevabile d’ufficio e va dedotto dal contribuente
sentenza n. 27550 del 30/10/2018
richiamata come precedente in cui la Corte ha riqualificato la fattispecie da elusiva a evasiva
Massime di principio
- La clausola antielusiva e il contraddittorio rafforzato previsti dall’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 presuppongono un uso distorto di strumenti negoziali finalizzato a conseguire un indebito vantaggio fiscale; quando l’accertamento riguarda una condotta artificiosa volta a occultare ricavi o moltiplicare costi con operazioni fittizie, la fattispecie ricade nell’evasione e non nell’elusione.
- In sede di legittimità è consentita la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto e la diversa qualificazione giuridica non alteri i fatti posti a base dell’accertamento né pregiudichi il diritto di difesa.
- La violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra pvc e avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, comporta nullità dell’atto solo se il termine è effettivamente inosservato; inoltre la questione deve essere dedotta dal contribuente e non è rilevabile d’ufficio.
- La riqualificazione della condotta da elusiva a evasiva non determina di per sé lesione del contraddittorio endoprocedimentale se i fatti contestati restano invariati e cambia soltanto la loro sussunzione giuridica.
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