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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori IRES e IVA, oltre sanzioni e interessi, a seguito di una verifica conclusa con PVC. Secondo l'Ufficio, la società operante nell'information technology aveva posto in essere un'artificiosa moltiplicazione dei costi mediante la costituzione di società "newco" o satelliti, alle quali venivano solo formalmente assegnate risorse umane, in parte provenienti dalla stessa contribuente, mentre le prestazioni erano in realtà rese da personale riconducibile alla contribuente e fatturate dalle società satelliti come servizi. La CTR aveva ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo ex art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, aveva qualificato la vicenda come abuso del diritto/elusione, ma aveva comunque escluso il recupero dell'IVA detratta, confermando solo le imposte dirette. L'Agenzia ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi UE in tema di frode carosello, sostenendo che, accertata la partecipazione alla frode, l'IVA assolta sugli acquisti era indetraibile. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando la violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 e del divieto di abuso del diritto per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale: ha osservato che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 risultava rispettato e che, comunque, la parte non aveva allegato in concreto quale pregiudizio difensivo avesse subito. Ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia, correggendo la motivazione della CTR: ha escluso che la fattispecie potesse essere qualificata come abuso del diritto/elusione, ritenendola invece un'ipotesi di evasione fiscale mediante operazioni fatturate come servizi ma sostanzialmente fittizie o comunque riconducibili a una frode IVA. In applicazione della giurisprudenza unionale, la Corte ha affermato che, ove sia dimostrata la natura fittizia dell'operazione o la sua riconducibilità a evasione IVA o abuso, il diritto alla detrazione non sorge o è comunque escluso. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiesta di chiarimenti, acquisizione delle osservazioni del contribuente e successiva motivazione circa il fine elusivo

    non era applicabile alla fattispecie, perché la condotta contestata non integrava abuso/elusione ma evasione fiscale

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di sessanta giorni

    la sua inosservanza determina nullità dell'atto, ma nel caso concreto il termine risultava rispettato

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    il diritto alla detrazione IVA è escluso se l'operazione è fittizia oppure, se effettiva, trae origine da evasione IVA o abuso di diritto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi dell'Agenzia in tema di riparto dell'onere probatorio sulla frode e sulla detraibilità

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nei motivi dell'Agenzia in tema di presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi dell'Agenzia in tema di presunzioni

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per censurare violazione di legge

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata pur confermandone, in parte, il risultato

  • Direttiva 2006/112/CE

    articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273

    il diritto alla detrazione IVA richiede la prova dell'effettiva realizzazione dell'operazione e può essere escluso in presenza di operazioni simulate, evasione o abuso

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41

    diritto ad una buona amministrazione; diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio

    evocata per l'obbligo di contraddittorio procedimentale nei tributi armonizzati

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata dal ricorso incidentale per denunciare violazione di legge

Massime di principio

  • La clausola antielusiva presuppone un uso improprio o distorto di uno strumento negoziale o della normativa fiscale, posto in essere allo scopo, anche non esclusivo, di conseguire un vantaggio fiscale indebito; quando invece la contestazione riguarda operazioni artificiose volte a mascherare costi o a schermare la reale provenienza delle prestazioni, la fattispecie va ricondotta all'evasione e non all'elusione.
  • La riqualificazione giuridica dei fatti da abuso/elusione a evasione non è di per sé lesiva del diritto di difesa, se i fatti storici posti a base dell'accertamento restano immutati e muta soltanto la sussunzione giuridica.
  • Nel contenzioso tributario, la deduzione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede che il contribuente alleghi in concreto il pregiudizio difensivo subito; una doglianza meramente formale o astratta non è sufficiente a determinare l'invalidità dell'atto.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva solo se, secondo una prova di resistenza, il contribuente dimostra che avrebbe potuto far valere utilmente specifiche difese idonee a incidere sull'esito del procedimento.
  • Il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettiva realizzazione dell'operazione economica; se l'operazione è fittizia, o se è effettivamente avvenuta ma inserita in un meccanismo di evasione IVA, la detrazione deve essere negata.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente come elusiva una fattispecie in realtà evasiva, la decisione può essere corretta in diritto senza alterare il fatto storico accertato, applicando comunque i principi unionale sulla detraibilità dell'IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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