Cassazione Civile, Ordinanza n. 32197/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2011, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, maggiori ricavi ritenuti non dichiarati. L’accertamento era stato fondato su elementi presuntivi legati a versamenti effettuati dai soci su un conto destinato a un futuro aumento di capitale, ritenuti fittizi per l’assenza di delibera assembleare, per la successiva movimentazione delle somme in modo non coerente con i versamenti, per la sproporzione tra capitale sociale e importi movimentati e per la mancata prova della provenienza personale delle somme. La CTR aveva respinto l’appello della società, ritenendo legittimo l’accertamento analitico-induttivo e non decisive le censure sui costi di carburante e sponsorizzazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla contestazione relativa ai costi di sponsorizzazione e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 2) nullità della sentenza per motivazione carente/illogica sulla sussistenza dei presupposti dell’accertamento analitico-induttivo e sulla valutazione delle presunzioni; 3) violazione delle regole sulle presunzioni semplici e dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che mancasse un fatto noto adeguato e che i versamenti fossero reali e tracciati; 4) omessa pronuncia e omessa motivazione sull’incidenza dei costi sui maggiori ricavi, sul principio di capacità contributiva e sull’aliquota IVA applicata; 5) omessa pronuncia e violazione dell’art. 109 TUIR in relazione al disconoscimento di costi di sponsorizzazione e IVA, dedotti come inerenti e tracciabili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi per difetto di interesse, difetto di specificità/autosufficienza, oppure perché diretti a una rivalutazione del merito o a censure di motivazione non più proponibili nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la CTR si era già pronunciata sui costi di sponsorizzazione escludendone la contestazione nell’avviso di accertamento. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e, trattandosi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente la domanda o eccezione proposta in appello, il relativo contenuto e l’atto processuale in cui è stata dedotta; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per l’omessa pronuncia; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per contestare genericamente la motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più proponibili censure sulla mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è sufficiente se supera il minimo costituzionale; solo mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria determinano nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in caso di assoluta mancanza di motivazione o di motivazione meramente apparente/incomprensibile, non per semplice sinteticità.
Le presunzioni semplici sono valorizzabili solo se il ragionamento inferenziale poggia su fatti noti idonei a sorreggere la prova presuntiva.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la relativa valutazione, se logicamente svolta dal giudice di merito, non è sovvertibile in cassazione con una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità è ritenuta inattendibile sulla base di elementi presuntivi idonei a far emergere maggiori ricavi non dichiarati.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non riferita a un’istanza effettivamente esaminata dalla sentenza e non adeguatamente riportata nel ricorso; inoltre la CTR ha escluso che i costi di sponsorizzazione fossero oggetto di contestazione nell’avviso.
art. 53 Cost.
La censura sul mancato riconoscimento dei costi in rapporto ai maggiori ricavi è stata trattata come tentativo di rivalutazione del merito e quindi non ammissibile in cassazione.
Invocato dalla ricorrente per affermare l’inerenza dei costi di sponsorizzazione; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole alla ricorrente, rilevando che la CTR aveva escluso la contestazione di tali costi nell’avviso.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una presunzione di inerenza dei costi di sponsorizzazione, ma la Corte non ha accolto la censura perché la questione non superava il vaglio di ammissibilità e comunque la CTR aveva escluso la contestazione in atto impositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del consigliere delegato, la Corte ha applicato anche la disciplina sanzionatoria prevista per le impugnazioni manifestamente infondate.
La Corte ha ritenuto applicabili le condanne aggravate in conseguenza della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., liquidando somme ulteriori a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la questione era stata ritualmente proposta in appello e il ricorrente la trascrive puntualmente nel ricorso, indicando anche l’atto o il verbale in cui fu introdotta; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste di vizio motivazionale: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. il controllo è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure ai casi di motivazione solo apparente o inesistente.
- In materia tributaria, l’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità sia ritenuta inattendibile sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; la valutazione di tali indizi appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura delle prove.
- La contestazione della legittimità di un accertamento fondato su presunzioni non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla reale esistenza delle operazioni: occorre censurare specificamente il ragionamento inferenziale del giudice di merito e dimostrare l’erroneità della qualificazione dei fatti noti posti a base della presunzione.
- La censura sull’omesso esame di costi o componenti negativi, quando il giudice d’appello abbia escluso che tali voci fossero oggetto di contestazione nell’avviso, non coglie la ratio decidendi e risulta inammissibile o infondata.
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