Sentenza del 05/05/2021 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava il mancato recupero dell'IVA (anni 2012-2013 e successive annualità) e l'applicazione di sanzioni amministrative, ritenendo indebita la non imponibilità IVA delle fatture emesse in base alla "dichiarazione di intenti" (lettera d'intenti) fornita dal cessionario; sosteneva che la mera regolarità formale della lettera d'intenti non fosse sufficiente per riconoscere il regime di sospensione dell'IVA e che il fornitore avrebbe dovuto eseguire verifiche ulteriori sulla sussistenza dei presupposti sostanziali
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Financial Services Italia Spa. Il Collegio ha ritenuto che il cedente (la società resistente) fosse tenuto solo a verificare la regolarità formale della dichiarazione di intenti conforme al D.M. 06.12.1986 e che eventuali accertamenti sullo status del cessionario spettino all'Amministrazione finanziaria. Pertanto i motivi di appello (omessa/insufficiente motivazione e onere probatorio) sono stati rigettati. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972 art. 8, 8-bis e 9
Norme che disciplinano la non imponibilità IVA per esportazioni e cessioni intracomunitarie; la Commissione ha richiamato il regime che consente l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA quando ricorrono i presupposti normativi (anche in presenza di dichiarazione di intenti), indicando i limiti e le esclusioni del regime.
D.L. 746/1983 art. 1 comma 1 lettera C
Citato in relazione alla disciplina delle cessioni in deroga; il Collegio ha ritenuto che ai fini del cedente l'accertamento richiesto dalla norma sia soddisfatto dalla verifica formale della dichiarazione di intenti secondo il DM 06.12.1986.
D.M. 06.12.1986
Stabilisce i requisiti formali della dichiarazione di intenti; la Corte ha dato rilievo alla conformità formale della lettera d'intenti a dette prescrizioni come elemento che esaurisce l'onere del cedente.
Legge 18.02.1997 n. 28 art. 2 comma 2 (plafond)
Disciplina il 'plafond' degli esportatori abituali e i limiti agli acquisti in sospensione d'imposta; utilizzata per spiegare il meccanismo della non applicazione dell'IVA e le soglie di utilizzo.
Richiamato unitamente alle norme sull'esportazione/cessioni intracomunitarie per il quadro normativo della non imponibilità e degli obblighi connessi.
Norma richiamata dall'Agenzia in relazione ai motivi di impugnazione (omessa/insufficiente motivazione); il Collegio ha ritenuto invece adeguata la motivazione della sentenza di primo grado.
Codice di procedura civile art. 112
Richiamato dall'Agenzia quale parametro procedurale relativo all'onere motivazionale delle decisioni; il giudice d'appello ha considerato corretta la motivazione del primo grado.
Codice civile artt. 2697, 2727, 2728
Richiamati dall'Agenzia in tema di onere della prova; la Commissione ha ritenuto che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per la non imponibilità grava sull'Amministrazione finanziaria e non sul cedente che ha ricevuto una dichiarazione formalmente conforme.
Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 2009
Interpretazione amministrativa citata che conferma i limiti degli obblighi del fornitore: una volta adempiuti gli obblighi formali (verifica della dichiarazione di intenti), il cedente non è tenuto a ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Il fornitore (cedente) che riceve una dichiarazione di intenti conforme ai requisiti formali stabiliti dal D.M. 06.12.1986 ha adempiuto il proprio obbligo: non è tenuto a verifiche sostanziali ulteriori sullo status del cessionario; l'onere di controllo della veridicità sostanziale ricade sull'Amministrazione finanziaria.
- La mera regolarità formale della lettera d'intenti, se conforme alle prescrizioni normative, può legittimare l'emissione di fatture senza IVA da parte del cedente; per impugnare tale regime l'Amministrazione deve dimostrare vizi formali o che la dichiarazione era inesistente/inesatta per fatti posti a sua conoscenza.
- Esistono limiti e esclusioni all'utilizzo del plafond (es. alcune fattispecie come i contratti di leasing possono essere disciplinate separatamente): in presenza di tali esclusioni il ricorso alla dichiarazione d'intenti potrebbe non essere efficace, ma la valutazione della sussistenza di tali esclusioni è compito dell'Amministrazione.
- Nelle controversie IVA la valutazione delle prove e l'onere della prova seguono i principi civili (artt. 2697 e ss. c.c.): chi agisce in accertamento deve fornire elementi idonei a superare la presunzione di correttezza dei documenti formali prodotti dal contribuente.
- Per i fornitori, correttezza procedurale e documentale (conservazione e verifica formale della dichiarazione) è chiave per limitare la responsabilità: tenuta e conformità della documentazione è la principale forma di tutela nei confronti di contestazioni dell'Amministrazione.
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