Sentenza del 05/05/2021 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione di sanzioni per mancato versamento delle quote in acconto dell'accisa sul gas naturale relative ai mesi di settembre e ottobre 2017 per un importo di € 54.528,08. La società ha impugnato l'atto contestando: difetto di motivazione e mancanza del pvc e della sottoscrizione; violazione dell'art.12, comma 7 L. n.212/2000; carenza probatoria dell'ufficio; violazione dell'art.13 del D.Lgs. n.471/97; nonché la violazione del principio di specialità tra l'art.3, comma 4 del D.Lgs. n.504/95 e l'art.13 del D.Lgs. n.471/97, sostenendo la natura sanzionatoria dell'indennità di mora.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo applicabile la norma speciale di cui all'art.3, comma 4 del D.Lgs. n.504/95 anziché la disciplina generale sanzionatoria dell'art.13 del D.Lgs. n.471/97, poiché l'indennità di mora ha natura sanzionatoria. In appello l'Ufficio ha visto respinta la propria doglianza: la Corte ha confermato l'orientamento della Suprema Corte che riconosce il rapporto di specialità tra le norme e che qualifica l'indennità di mora come misura afflittiva, procedendo all'annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni. Spese del giudizio compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n.504/1995
Norma speciale che disciplina il tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas prevedendo interessi e indennità di mora; ritenuta applicabile in luogo della normativa generale sanzionatoria per effetto del principio di specialità.
D.Lgs. n.471/1997
Normativa generale sulle sanzioni in materia di riscossione; non applicabile quando opera una disciplina speciale secondo la giurisprudenza richiamata.
L. n.212/2000
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine a garanzie procedurali e di motivazione; contestata ma la decisione si è basata principalmente sul principio di specialità e sulla qualificazione dell'indennità di mora.
Cassazione
Cass. n. 30034/2018 e Ordinanza sez.5 n.1969/2019
Giurisprudenza di legittimità che qualifica l'indennità di mora prevista dall'art.3, comma 4 del D.Lgs. n.504/95 come misura sanzionatoria e conferma il rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale dell'art.13 del D.Lgs. n.471/97.
Massime di principio
- Principio di specialità: quando esiste una disciplina speciale che regolamenta il ritardo nel pagamento di una determinata imposta o tributo, quella disciplina prevale sulla normativa generale sanzionatoria.
- Indennità di mora come misura sanzionatoria: se l'indennità ha carattere afflittivo (misura fissa, sproporzionata rispetto alla mera reintegrazione del danno, progressione verso misure più gravi) può essere qualificata come sanzione e non come semplice interesse moratorio.
- Esito processuale: la qualificazione della misura come sanzionatoria comporta che non possa essere applicata congiuntamente la disciplina sanzionatoria generale (art.13 D.Lgs.471/97) se la norma speciale la esclude o la sostituisce.
- Rilevanza delle garanzie procedurali: difetti di motivazione, mancata produzione del pvc o vizi formali possono costituire ulteriori profili di illegittimità ma il punto centrale resta l'individuazione della norma applicabile (speciale vs generale).
- Coerenza giurisprudenziale: in situazioni analoghe è determinante richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione che ha già avuto modo di definire la natura dell'indennità e il rapporto tra le norme; ciò offre una solida base per l'impugnazione dell'atto sanzionatorio quando la disciplina speciale è favorevole al contribuente.
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