Sentenza del 05/05/2021 n. 2364 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Omessa esibizione della documentazione in fase precontenziosa - Mancato invito dell'amministrazione all'esibizione stessa - Sanzione inutilizzabilità della documentazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestata l'inutilizzabilità, in sede contenziosa, della documentazione non esibita nella fase precontenziosa. La questione verte sull'effetto sanzionatorio della mancata produzione documentale in assenza di un invito specifico da parte dell'Amministrazione e sull'onere probatorio relativo a tale invito.
La decisione
La sanzione di inutilizzabilità della documentazione non si applica automaticamente in caso di omessa esibizione nella fase precontenziosa. Essa può essere dichiarata solo se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. Poiché tale presupposto non è stato provato, la documentazione non è stata dichiarata inutilizzabile e può essere utilizzata in giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 32
Richiamata come riferimento normativo rilevante per la disciplina degli obblighi documentali e della formazione della prova fiscale; interpretata nel senso che, ai fini dell'inutilizzabilità, è necessario che l'Amministrazione abbia fatto un invito specifico e un avvertimento sulla mancata esibizione.
Cass. n. 16962/2019
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la sanzione di inutilizzabilità richiede la prova dell'invito specifico e dell'avvertimento; conferma l'onere probatorio in capo all'Amministrazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio richiede, come presupposto, l'esistenza di un invito specifico e puntuale dell'Amministrazione all'esibizione e dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
- L'onere di provare l'avvenuto invito e l'avvertimento grava sull'Amministrazione; senza tale prova, la documentazione non può essere automaticamente esclusa dal giudizio.
- L'assenza di esibizione nella fase precontenziosa, se non accompagnata da un formale invito con avvertimento, non determina di per sé l'inutilizzabilità in sede contenziosa.
- Per l'Amministrazione è prudente documentare ogni invito formale (es. raccomandata, pec, verbali) e indicare esplicitamente le conseguenze della mancata esibizione, onde poter eventualmente invocare l'inutilizzabilità.
- Per il contribuente è consigliabile conservare la documentazione e, se possibile, produrla in giudizio; in caso di contestazione dell'omessa esibizione, richiedere prova dell'avvenuto invito amministrativo.
- Il giudice, in mancanza di prova dell'invito, può comunque valutare gli altri elementi probatori e non è vincolato a escludere i documenti dalla valutazione probatoria.
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