Sentenza del 05/05/2021 n. 2359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella esattoriale - Indirizzo PEC - Notifica - Tentativo non andato a buon fine- Deposito telematico nel sito InfoCamere Scpa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'accoglimento del ricorso contro estratto di ruolo e cartella di pagamento per contestata mancata notifica: l'Ufficio aveva effettuato tentativo di notifica a mezzo PEC all'indirizzo risultante in INI-PEC risultato invalido, quindi aveva proceduto al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere Scpa e aveva dato comunicazione con raccomandata A/R. La società aveva contestato la regolarità della notifica e la mancata esecuzione di un secondo tentativo via PEC nonché l'assenza di prova del deposito e della comunicazione.
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate: la notifica è stata eseguita regolarmente ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 in combinato con il d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68; in presenza di indirizzo PEC invalido l'atto può essere depositato nell'area riservata di InfoCamere Scpa e notificata con comunicazione a mezzo raccomandata senza ulteriori adempimenti. L'Agenzia ha prodotto prova della comunicazione (carolina di ritorno) e la contestazione sul diverso numero indicato sull'avviso è stata ritenuta irrilevante. L'appello è stato accolto e la società condannata al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 1.500,00 per entrambi i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, comma 7
Consente l'utilizzo della PEC secondo il regolamento (d.P.R. n. 68/2005) per la notifica; disciplina il caso in cui la casella risulti satura o l'indirizzo non risulti valido o attivo e prevede il deposito telematico su InfoCamere Scpa con successiva comunicazione mediante raccomandata senza ulteriori adempimenti.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26
Richiamato in tema di notifiche delle cartelle di pagamento e compatibilità con le modalità telematiche; la notifica a mezzo PEC è ammessa e disciplinata con le modalità indicate dalla normativa richiamata.
D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68
Regolamento che disciplina l'uso della posta elettronica certificata per le notificazioni; se l'indirizzo risultante dall'INI-PEC è invalido si applica la procedura di deposito su InfoCamere e comunicazione tramite raccomandata.
Massime di principio
- La notifica via PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC è valida se eseguita secondo il regolamento d.P.R. n. 68/2005; se l'indirizzo è invalido o non attivo la procedura prevede il deposito nell'area riservata di InfoCamere Scpa e la comunicazione al destinatario con raccomandata A/R.
- Non è necessario effettuare un secondo tentativo di notifica via PEC quando l'indirizzo risulta invalido: il secondo tentativo è previsto solo per il caso di casella risultata satura.
- La prova della comunicazione del deposito telematico (es. carolina di ritorno o ricevuta firmata) è idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione; difformità numeriche tra documenti (es. numero riportato sull'avviso di ricevimento diverso da quello della cartella) non inficiano la validità della notifica se il contenuto permette di ricondurre gli atti.
- La parte pubblica deve essere in grado di esibire la delega dei firmatari degli atti processuali; la produzione della delega in giudizio rende ammissibile l'appello sottoscritto da un delegato.
- Nel processo tributario è ammessa la produzione di mezzi di prova nuovi in appello (non opera il divieto della ius novorum come in altri rami), per cui l'Amministrazione può integrare la documentazione probatoria in grado d'appello.
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