LEGGE 18 febbraio 1997, n. 28
Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene su IVA, imposta di bollo e operazioni finanziarie. Introduce sgravio IVA per cessioni a extra-UE, disciplina i depositi IVA e adegua regole su esportazioni, acquisti senza imposta e servizi finanziari. Le modifiche si applicano dal 1997, con alcune regole retroattive per le operazioni finanziarie ex art. 4.
Adeguamento IVA, bollo e operazioni finanziarie
Adeguamento della disciplina IVA, del bollo e delle operazioni finanziarie
La legge modifica in modo organico la disciplina dell’IVA per esportazioni, traffici internazionali e depositi fiscali, interviene sull’imposta di bollo dei contratti bancari e aggiorna il regime di esenzione per varie operazioni creditizie e finanziarie. Prevede anche una disciplina transitoria per operazioni già effettuate e alcune precisazioni su decorrenze e adempimenti.
Sgravio IVA per cessioni a soggetti extra-UE
È introdotto un regime di non applicazione dell’IVA per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare effettuate a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, quando l’importo complessivo supera lire 300.000. Il beneficio opera solo se:
- viene emessa fattura con gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente;
- i beni sono trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello dell’operazione;
- la fattura restituita al cedente, vistata dalla dogana di uscita, arriva entro il quarto mese successivo.
Se la fattura non viene restituita, il cedente deve regolarizzare l’operazione entro un mese dalla scadenza del termine.
Per le vendite in cui il cedente non si è avvalso di tale facoltà, il cessionario ha diritto al rimborso dell’IVA pagata per rivalsa, sempre che i beni escano dalla Comunità entro il terzo mese e la fattura vistata sia restituita entro il quarto mese. Il rimborso è effettuato dal cedente, che recupera l’imposta annotando la variazione nel registro IVA.
Razionalizzazione dei traffici internazionali e operazioni intracomunitarie
La legge aggiorna numerose disposizioni sull’IVA per coordinare il testo con i traffici internazionali e intracomunitari. In particolare:
- vengono modificate alcune regole sulle cessioni all’esportazione e sulle prestazioni di servizi connesse;
- si amplia il riferimento alle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di altri Stati membri, con regole specifiche di territorialità per i servizi relativi a beni mobili eseguiti in un altro Stato membro o in Italia;
- vengono adeguati i richiami normativi relativi a fatturazione, registri e operazioni non imponibili;
- è soppressa una previsione sull’abrogata disciplina dei depositi non doganali.
Sono inoltre precisati i criteri di detrazione o rimborso per talune cessioni dei produttori agricoli e ittici, incluse le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, ittici e soggetti ad accisa.
Depositi IVA
Viene istituita una disciplina speciale dei “depositi IVA”, ossia depositi fiscali destinati alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito. Possono gestirli:
- imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale;
- esercenti depositi franchi;
- operatori nei punti franchi.
Sono inoltre considerati depositi IVA anche alcuni depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e alcuni depositi doganali.
Altri soggetti possono essere autorizzati dal direttore regionale delle entrate, o dai corrispondenti uffici delle province autonome, purché riscuotano la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione dovevano essere fissati con decreto ministeriale entro il 1 marzo 1997. L’autorizzazione può essere revocata in caso di irregolarità e deve esserlo quando vengono meno le condizioni richieste.
Se il deposito custodisce beni per conto terzi, l’autorizzazione è riservata a determinate forme societarie o enti con capitale/fondo non inferiore a un miliardo di lire; tale limite non si applica ai depositi che custodiscono beni spediti da soggetti passivi identificati in altro Stato membro e destinati a essere ceduti al depositario.
La gestione impone:
- tenuta di un apposito registro di movimentazione dei beni;
- conservazione del registro e dei documenti di introduzione, estrazione e scambi avvenuti durante la giacenza;
- adozione delle modalità operative stabilite da decreto ministeriale.
Sono non imponibili, in relazione al deposito IVA, varie operazioni, tra cui:
- acquisti intracomunitari introdotti in deposito IVA;
- immissioni in libera pratica di beni non comunitari destinati al deposito;
- cessioni verso soggetti identificati in altri Stati membri mediante introduzione nel deposito;
- cessioni di beni della tabella A-bis;
- cessioni di beni custoditi nel deposito;
- cessioni intracomunitarie di beni estratti dal deposito verso altro Stato membro;
- cessioni di beni estratti e spediti fuori della Comunità;
- prestazioni di servizi, comprese lavorazioni e manipolazioni usuali, relative ai beni in deposito, anche nei locali limitrofi se di durata non superiore a 60 giorni;
- trasferimenti tra depositi IVA.
L’estrazione dei beni per l’utilizzazione o la commercializzazione interna è soggetta a IVA e può essere effettuata solo da soggetti passivi. La base imponibile segue il corrispettivo dell’operazione originaria o dell’ultima cessione, aumentato degli eventuali servizi resi durante la giacenza. L’imposta è dovuta dall’estrattore; se quest’ultimo aveva già acquistato senza imposta, deve integrare la fattura e annotare la variazione nei registri entro i termini indicati.
Il gestore del deposito può assumere, nei limiti previsti, la veste di rappresentante fiscale dei soggetti passivi identificati in altro Stato membro. Inoltre, risponde solidalmente con il soggetto passivo per la mancata o irregolare applicazione dell’imposta sull’estrazione, se non sono state rispettate le prescrizioni regolamentari.
Regime transitorio sui depositi
Sono considerate regolari, senza pagamento dell’IVA, le operazioni relative a beni nazionali o comunitari già giacenti o destinati a essere introdotti nei luoghi richiamati dalla precedente disciplina dei depositi non doganali, nonché quelle annotate sul registro previsto dalla normativa previgente, purché effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo del nuovo art. 50-bis.
Imposta sul bollo sui contratti bancari e finanziari
La disciplina del bollo viene aggiornata per i contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, ai contratti di credito al consumo e ai contratti relativi ai servizi di investimento prestati da SIM, società fiduciarie e altri intermediari finanziari. Il bollo è fissato in lire 20.000 per contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie.
Operazioni creditizie e finanziarie esenti da IVA
Vengono ampliate e precisate le ipotesi di esenzione IVA per servizi finanziari e operazioni di credito. In particolare, sono ricompresi:
- prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, incluse operazioni finanziarie di cessione pro soluto di crediti, cambiali o assegni;
- concessione e negoziazione di crediti;
- gestione dei crediti da parte dei concedenti;
- operazioni di finanziamento;
- assunzione di impegni finanziari, fideiussioni, garanzie e gestione di garanzie;
- dilazioni di pagamento;
- operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti, assegni e altri effetti commerciali, escluso il recupero crediti;
- gestione di fondi comuni di investimento, dilazioni di pagamento e servizi bancoposta.
Acquisti senza imposta e dichiarazioni di intento
Per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla disciplina delle dichiarazioni di intento, il plafond annuale per effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell’imposta è commisurato all’ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente. È anche consentito assumere mese per mese come riferimento il volume delle operazioni registrate nei dodici mesi precedenti.
Le dichiarazioni di intento possono essere registrate in un’apposita sezione dei registri IVA. Inoltre, la legge adegua il riferimento alle operazioni consentite senza imposta anche per specifiche cessioni e servizi ai soggetti esportatori abituali.
Precisazioni su navi, galleggianti e piattaforme
Ai fini dell’esenzione IVA prevista per le navi destinate all’esercizio di attività commerciali, sono compresi anche alcuni galleggianti e unità speciali, tra cui:
- galleggianti antincendio;
- gru galleggianti mobili;
- pontoni di sollevamento;
- pontoni posatubi o posacavi;
- chiatte;
- galleggianti mobili o sommergibili destinati a ricerca e sfruttamento del suolo marino.
È esclusa, invece, l’applicazione di tali regole alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinate alla coltivazione o alla prospezione e sfruttamento di idrocarburi in mare. Non sono ammessi rimborsi d’imposta né variazioni ai sensi dell’articolo 26 per tali fattispecie.
Decorrenza e applicazione retroattiva
L’aggiornamento delle disposizioni su operazioni finanziarie e creditizie esenti da IVA si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore della legge, in virtù della successiva disposizione interpretativa/retroattiva richiamata nell’aggiornamento del 1998.
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